Cassazione Penale, Ordinanza n. 12371/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP che aveva applicato, su accordo ex art. 444 c.p.p., la pena concordata in relazione a contestazioni di furto aggravato e furto in abitazione/privata dimora in concorso. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, l'erronea qualificazione giuridica del fatto: secondo la loro tesi il fatto non sarebbe configurabile come furto in privata dimora perché commesso all'interno di un garage. Una delle imputate ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e, in sostanza, per l'erronea qualificazione del concorso nel reato. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze non scrutinabili nel merito perché eccedenti i limiti dell'impugnazione avverso il patteggiamento e, quanto alla qualificazione del fatto, non fondate su un errore manifesto ricavabile ictu oculi dal testo della sentenza e del capo d'imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha rilevato che, dopo la riforma del 2017, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per specifici vizi di violazione di legge; l'errore nella qualificazione giuridica del fatto è deducibile soltanto se manifesto. Nel caso concreto, il fatto contestato riguardava un garage retrostante l'abitazione della persona offesa, elemento che la Corte ha ritenuto compatibile, sulla base della sola contestazione, con la nozione di pertinenza dell'abitazione e quindi con il furto in privata dimora. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti, sulla quale è stata pronunciata la sentenza impugnata
limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento a specifiche ipotesi di violazione di legge; l'errore di qualificazione giuridica è deducibile solo se manifesto
il ricorso è stato trattato de plano secondo il rito semplificato previsto per tali impugnazioni
invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi dell'erronea qualificazione del fatto e del dovere di immediata declaratoria di cause estintive o di non punibilità
attenuante richiesta dalla ricorrente in relazione alla partecipazione al reato
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
norma incriminatrice del furto semplice richiamata nella contestazione
art. 625 c.p., comma 1, nn. 7 e 2
aggravanti contestate nel capo d'imputazione
norma sul furto in abitazione o in privata dimora, la cui configurabilità è stata discussa
concorso di persone nel reato, richiamato nella contestazione
non citato nel testo come norma applicata, non pertinente
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentita una rivalutazione generale della qualificazione giuridica del fatto.
- La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dal capo di imputazione e dalla motivazione sintetica della sentenza, senza bisogno di passaggi istruttori o valutativi ulteriori.
- Quando il fatto è contestato come commesso in un garage pertinenziale all'abitazione, la verifica della sussistenza del furto in privata dimora può essere condotta sulla base della nozione di pertinenza funzionalmente asservita alla casa, se il luogo è indicato come retrostante l'ingresso dell'abitazione.
- Le doglianze che presuppongono apprezzamenti in fatto o probatori, e non emergono con immediatezza dal testo del provvedimento impugnato, sono inammissibili nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causazione della causa d'inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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