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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12399/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito dal Tribunale di Arezzo all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato originariamente accusato, in concorso con altro soggetto, di detenzione e trasporto illeciti di 525 grammi lordi di hashish a bordo di un'autovettura, con contestazione originaria dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990; il Tribunale ha poi riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e ha pronunciato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il Procuratore generale ha proposto ricorso deducendo erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione: ha contestato che la mancata analisi tossicologica sul principio attivo potesse essere trasformata in un dato favorevole all'imputato, senza disporre accertamenti tecnici; ha sostenuto che il ruolo asseritamente marginale dell'imputato non potesse incidere sulla valutazione di offensività del fatto-reato, che andava apprezzato nella sua interezza; ha inoltre lamentato l'assenza di una motivazione autonoma e specifica sulla asserita esiguità dell'offesa, ritenendo che il giudice si fosse limitato a ripetere elementi già utilizzati per il fatto lieve, senza compiere la più rigorosa valutazione richiesta per la non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'impugnazione del Procuratore generale non fosse un ricorso per cassazione ammissibile, ma un'impugnazione da qualificare come appello. Ha affermato che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata all'esito di giudizio abbreviato è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti dell'art. 443, comma 3, c.p.p., e che, poiché il ricorso censurava anche la motivazione e quindi travalicava i limiti del ricorso per saltum, doveva essere convertito in appello. È stata quindi disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    norma originariamente contestata per la detenzione e il trasporto illeciti di hashish in concorso con altro soggetto

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    riqualificazione del fatto operata dal Tribunale in termini di ipotesi di lieve entità

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ne tratta la sentenza che la applica come sentenza di proscioglimento appellabile dal pubblico ministero

  • art. 114 c.p.

    richiamato nel ricorso come parametro distinto per il rilievo del concorso di persona e del minore apporto partecipativo

  • art. 443, comma 3, c.p.p.

    i limiti all'appello del pubblico ministero in giudizio abbreviato non operano per la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p.

  • art. 569 c.p.p.

    richiamato in relazione ai limiti del ricorso per saltum, consentito solo per violazione di legge

  • art. 443 c.p.p.

    richiamato dalla Corte nel passaggio sui limiti delle impugnazioni nel rito abbreviato, ai quali la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. non è soggetta nei termini indicati

Massime di principio

  • La sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. pronunciata all'esito di giudizio abbreviato è impugnabile dal pubblico ministero con appello, non essendo soggetta ai limiti previsti per le impugnazioni della parte pubblica avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento nel rito abbreviato.
  • Quando l'impugnazione deduce anche vizi di motivazione contro una sentenza resa in rito abbreviato, essa non può essere trattata come ricorso per saltum; in tal caso, per rispetto del principio del doppio grado, l'atto va convertito in appello.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento autonomo e specifico dell'offensività complessiva della condotta; non è sufficiente richiamare gli stessi elementi già utilizzati per la riqualificazione del fatto in termini di lieve entità.
  • Nel giudizio sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice non può trasformare un'incertezza probatoria in un dato certo favorevole all'imputato senza adeguata base accertativa.
  • Il ruolo del singolo concorrente può incidere sulla sua responsabilità partecipativa, ma non sostituisce la valutazione dell'offensività oggettiva del fatto-reato ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieCaporalato
RamiReati in materia di lavoro
IstitutiOnere della prova

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