Cassazione Penale, Ordinanza n. 12418/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado una condanna per furto aggravato, detenzione e porto di materiale esplodente e attentato a impianti di pubblica utilità; in appello, i difensori avevano rinunciato a tutti i motivi di impugnazione salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della pena ai minimi edittali. Nel ricorso per cassazione si è lamentato che la Corte d'appello non avesse pronunciato l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., chiedendo quindi una verifica officiosa della causa di non punibilità/proscioglimento nonostante la rinuncia ai motivi sul merito. La parte civile Poste Italiane s.p.a. ha depositato conclusioni scritte nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la rinuncia parziale ai motivi d'appello avesse determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia; di conseguenza, nel ricorso per cassazione non potevano essere dedotte censure concernenti quei motivi rinunciati, né potevano essere rilevate d'ufficio le relative questioni. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre precisato che non poteva essere liquidata alla parte civile la rifusione delle spese del giudizio di impugnazione, poiché questo aveva riguardato esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
La richiesta di proscioglimento/assoluzione ex officio non è esaminabile in cassazione quando i motivi di appello sul merito siano stati oggetto di rinuncia e siano quindi coperti da giudicato interno.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non più devoluti al giudice dell'impugnazione.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che investono questioni già rinunciate in appello, perché non più oggetto di devoluzione.
- Le questioni relative ai motivi rinunciati non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice di legittimità, nemmeno sotto il profilo dell'art. 129 c.p.p., quando operi il giudicato interno.
- Quando il ricorso per cassazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese del giudizio di impugnazione.
Come è indicizzato
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