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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12373/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati erano stati condannati per furto in abitazione aggravato e la Corte d'appello di Roma, all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 484,45 di multa. In cassazione la difesa deduceva: (1) che il fatto dovesse essere qualificato come tentato e non consumato, perché gli imputati non avrebbero mai avuto la piena disponibilità della refurtiva, essendo stati bloccati dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'abitazione; (2) che, in sede di trattamento sanzionatorio, per uno degli imputati la recidiva era stata considerata senza adeguata giustificazione della maggiore colpevolezza e capacità a delinquere, e per l'altro non erano stati riconosciuti i benefici di legge nonostante l'incensuratezza e il risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi. Ha osservato che, in caso di sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo questioni relative alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione; restano invece precluse le doglianze su motivi rinunciati, sulle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Di conseguenza, era preclusa la censura sulla qualificazione del fatto da consumato a tentato. Quanto alla recidiva, la rinuncia ai motivi di appello diversi dalla pena si estende anche alla contestazione della recidiva, che costituisce un capo autonomo della decisione. Quanto ai benefici di legge, la rinuncia ai motivi di appello estranei alla misura della pena li comprende anch'essi, e la sospensione condizionale può essere concessa nel concordato solo se inserita nell'accordo o devoluta specificamente al giudice. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    indica l'aggravamento del furto in abitazione contestato agli imputati.

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, non per motivi rinunciati o censure sulla pena che non rendano la sanzione illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    le questioni relative alle condizioni di proscioglimento sono precluse quando si impugnano motivi rinunciati nell'ambito del concordato in appello.

Massime di principio

  • Nella sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre motivi di appello rinunciati, ma solo per contestare la regolarità della formazione del consenso, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo.
  • La rinuncia ai motivi di appello, nel concordato, delimita l'oggetto della cognizione del giudice e rende inammissibili le censure sulla qualificazione giuridica del fatto se esse attengono a punti non più devoluti.
  • La contestazione della recidiva resta preclusa quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, poiché la recidiva, pur incidendo sul trattamento sanzionatorio, costituisce un capo autonomo della decisione.
  • Nel concordato in appello, i benefici di legge non possono essere richiesti in cassazione se la relativa questione non è stata espressamente mantenuta nell'accordo o devoluta al giudice; il beneficio della sospensione condizionale è concedibile solo se parte integrante dell'intesa o oggetto di specifica devoluzione.
  • I vizi relativi alla pena sono scrutinabili in cassazione solo quando si traducono in illegalità della sanzione, cioè quando la pena è fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

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