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Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 20534 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e mancata applicazione dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 e dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Ha chiesto che il giudizio sulla cartella fosse dichiarato estinto in conseguenza della definizione agevolata della controversia relativa all’avviso di accertamento presupposto, riguardante IVA, IRPEF e IRAP per l’anno indicato nel provvedimento. La cartella era stata emessa sulla base di quell’avviso, la cui impugnazione era stata respinta nei precedenti gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, con la sentenza n. 9837/2016, aveva già rigettato i ricorsi relativi sia all’avviso di accertamento sia al diniego della definizione agevolata: la lite sull’atto impositivo, quindi, non era stata definita ai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 e l’avviso era rimasto confermato. Di conseguenza, non poteva essere dichiarato estinto il giudizio sulla cartella fondata su quell’atto. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase di cassazione, liquidate in 1.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. La decisione è stata assunta il 4 ottobre 2016 e depositata il 12 ottobre 2016.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011

    con la conseguenza che la lite non è stata definita ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e l'atto impositivo presupposto è risultato confermato.

    La definizione agevolata non può essere considerata perfezionata quando il diniego è stato confermato in sede di cassazione; in tale ipotesi l’atto impositivo presupposto resta efficace.

  • Art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è invocata dal contribuente a sostegno della richiesta di estinzione, ma la Corte non ne riporta né ne sviluppa un’autonoma interpretazione: esclusa la definizione agevolata della lite sull’atto presupposto, non sussiste il fondamento per estinguere il giudizio sulla cartella.

Massime di principio

  • La richiesta di definizione agevolata di una controversia tributaria non determina, da sola, l’estinzione dei giudizi relativi agli atti collegati: occorre che la definizione sia effettivamente riconosciuta e che la lite presupposta risulti definita.
  • Se il diniego della definizione agevolata è confermato e l’atto impositivo presupposto resta valido, non si può ottenere l’estinzione del giudizio sulla cartella sostenendo che l’atto presupposto sia stato definito mediante condono.
  • Quando il ricorso per cassazione è respinto, le spese della fase seguono la soccombenza; in questo caso sono state liquidate in 1.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

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