Ordinanza n. 24/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Comune dell’Aquila a firma del Dirigente Avv. Domenico de Nardis, datato 2 settembre 2019, prot. n. 0092604 del 03.09.2019 (Doc. 1 – atto impugnato) con cui si comunica l'inefficacia della comunicazione di "attività edilizia libera" ex art. 6, commi 1 e 2 , lettere a-b-c-d-e DPR 380/2001 presentata dal ricorrente in data 07.08.2019, acquista al protocollo del Comune di L'Aquila lo stesso giorno al n. 84541 relativa alla realizzazione di una struttura rimovibile per ospitare 5 cani da compagnia sul terreno circostante l'abitazione del ricorrente in L'Aquila, frazione San Marco di Preturo, Via Canapine, nel Catasto fabbricati di L'Aquila, Fg. 23, part. 1083 dell'estensione di 2.017,18 mq.; così come di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di inefficacia della comunicazione di attività edilizia libera relativa alla realizzazione di una struttura rimovibile per ospitare cinque cani da compagnia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui è stata dichiarata l'inefficacia della comunicazione di attività edilizia libera presentata ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, lettere a)-e), del d.P.R. 380/2001, avente a oggetto una struttura rimovibile destinata a ospitare cinque cani sul terreno circostante l'abitazione. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti contro l'atto, poiché il TAR si limita a verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse alla definizione nel merito del ricorso, tenuto conto della risalenza della causa.
La decisione
Il TAR non decide il merito della controversia e non si pronuncia sulla legittimità della dichiarazione comunale di inefficacia. Invita entrambe le parti a manifestare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la permanenza o meno dell'interesse alla definizione del ricorso. Avverte che il mancato riscontro, valutato insieme al comportamento processuale finora tenuto e alle ulteriori circostanze risultanti dal fascicolo, potrà rilevare ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Precisa inoltre che la manifestazione di interesse alla decisione comporterà la fissazione dell'udienza di merito, senza possibilità di cancellazione della causa dal ruolo, e che un eventuale rinvio della trattazione sarà possibile soltanto nei casi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Norme richiamate
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di ragionevole durata del processo giustifica la verifica preliminare della persistenza dell'interesse delle parti alla definizione di una causa risalente, prima della fissazione dell'udienza di merito.
L'inerzia della parte, valutata unitamente al comportamento processuale e alle circostanze emergenti dal fascicolo, può essere presa in considerazione ai fini della definizione del giudizio secondo la disciplina della perenzione.
L'eventuale rinvio della trattazione, dopo la manifestazione di interesse alla decisione, è ammesso esclusivamente nei casi previsti dalla disposizione.
art. 6, commi 1 e 2, lettere a)-e), d.P.R. 380/2001
È la base normativa richiamata nella comunicazione di attività edilizia libera oggetto del provvedimento comunale di dichiarazione di inefficacia; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- Prima di fissare nel merito una causa risalente, il giudice amministrativo può verificare d'ufficio la persistenza dell'interesse delle parti alla decisione, in attuazione del principio di ragionevole durata del processo.
- Il mancato riscontro all'invito del giudice a manifestare la permanenza dell'interesse, valutato insieme al comportamento processuale tenuto e alle circostanze risultanti dal fascicolo, può assumere rilievo ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La manifestazione di persistente interesse alla decisione comporta la fissazione dell'udienza di merito e preclude la successiva cancellazione d'ufficio o su istanza di parte, salvo i rinvii consentiti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Come è indicizzato
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