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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRES relativa all’anno d’imposta 2014. La società contribuente aveva chiesto di far valere, anche oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, l’emendabilità della dichiarazione dei redditi al fine di ottenere il riconoscimento di un’agevolazione fiscale collegata a due investimenti effettuati nel 2010 e nel 2011 ai sensi dell’art. 6 l. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente). La CTR Lombardia aveva accolto l’appello principale della società e respinto l’appello incidentale dell’Ufficio, annullando la cartella. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un motivo di appello; (2) motivazione assente o apparente, subordinatamente al primo; (3) violazione dell’art. 6 l. n. 388/2000, perché l’agevolazione non spetterebbe alle cd. imprese di scopo; (4) omessa pronuncia su un distinto motivo di appello; (5) motivazione assente o apparente, subordinatamente al quarto; (6) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la realizzazione di un impianto nel 2011 con conseguente applicabilità del III conto energia e incompatibilità con l’agevolazione Tremonti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il quarto motivo, ritenendo non sussistente il vizio di omessa pronuncia, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo, perché la motivazione della CTR era apparente sulla spettanza dell’agevolazione alle imprese di scopo, e ha accolto il quinto motivo per difetto assoluto/apparente di motivazione sulla questione della realizzazione dell’impianto nel 2011 e della compatibilità con il III conto energia, con assorbimento del sesto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base dell’emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    richiamato come termine oltre il quale la società pretendeva comunque l’emendabilità della dichiarazione dei redditi.

  • art. 6 l. n. 388/2000

    la Corte afferma che l’agevolazione spetta solo per investimenti necessari a prevenire, ridurre e ripianare danni all’ambiente inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè causati da tale attività; ne esclude la riferibilità alle cd. imprese di scopo secondo la giurisprudenza più recente.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per escludere, in relazione al primo e al quarto motivo, il vizio di omessa pronuncia, poiché la CTR si era comunque espressa sui punti devoluti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato per i motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice d’appello si esprima sul motivo devoluto, ancorché la motivazione sia sintetica; in tal caso il sindacato di legittimità si sposta sulla sufficienza o apparenza della motivazione.
  • La motivazione è solo apparente quando contiene enunciazioni apodittiche o generiche che non consentono di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non chiariscono quali risultanze istruttorie siano state effettivamente considerate.
  • In materia di agevolazioni fiscali ambientali, il beneficio previsto dall’art. 6 l. n. 388/2000 va riferito agli investimenti destinati a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali riconducibili all’attività dell’impresa beneficiaria; non basta un generico collegamento con interventi ambientali se manca tale nesso con l’attività dell’investitore.
  • Quando una questione di fatto, come la data di realizzazione o entrata in funzione di un impianto, è decisiva ai fini della compatibilità tra più regimi agevolativi, il giudice deve darne conto in motivazione; la totale omissione sul punto integra vizio di motivazione censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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