Cassazione Penale, Ordinanza n. 25786/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Salerno che aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni uno, mesi nove e giorni venti di reclusione ed euro 4.000 di multa per riciclaggio. Il ricorrente ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta descritta nella contestazione integrasse un segmento della truffa e non un post factum di essa, finalizzato a occultarne il profitto, sicché non sarebbe configurabile il riciclaggio. La censura mirava quindi a far valere l'asserita manifesta erroneità della qualificazione giuridica contenuta nella sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione, immediatamente percepibile e non opinabile. Nel caso concreto, il capo di imputazione descriveva operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro derivante da una truffa, e la sentenza impugnata richiamava la partecipazione consapevole dell'imputato alle operazioni di occultamento. Pertanto, secondo la Corte, non vi era un errore manifesto, ma solo una diversa valutazione giuridica della condotta, non deducibile in cassazione nei limiti indicati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo in presenza di un errore manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.
La verifica del rispetto dei limiti del patteggiamento va condotta sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.
La fattispecie oggetto di contestazione è stata qualificata come riciclaggio, in relazione a operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.
Il denaro oggetto delle operazioni di occultamento proveniva da un delitto di truffa richiamato nel capo di imputazione.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta in cassazione solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto alla contestazione.
- Non è deducibile come errore manifesto una diversa ricostruzione giuridica della condotta quando il capo di imputazione e la motivazione della sentenza descrivano comunque elementi compatibili con la fattispecie ritenuta dal giudice.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla sentenza ex art. 444 c.p.p., la Corte valuta il capo di imputazione, la motivazione sintetica del provvedimento e i motivi di ricorso, senza procedere a una rivalutazione del merito.
- La partecipazione consapevole a operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro può integrare il riciclaggio quando il fatto sia descritto come attività di occultamento del profitto illecito.
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