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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24157/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa impugna la sentenza del G.u.p. del 21/06/2022 con due motivi: (1) violazione di legge rispetto agli artt. 129 e 444, comma 2, c.p.p., per mancata motivazione sull'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento con riferimento ai capi 4 e 5 (usura); (2) violazione di legge ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per presunta errata qualificazione giuridica del fatto in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3-quater (capo 6, estorsione aggravata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti: il primo motivo (presunta carenza di motivazione sull'insussistenza delle cause di proscioglimento) non rientra tra i casi ammissibili ex art. 448, co. 2-bis c.p.p.; il secondo motivo è infondato in quanto l'aggravante contestata non è descritta nei fatti dell'imputazione (il semplice richiamo alla norma non costituisce contestazione), inoltre con ordinanza del 18/10/2002 è stata corretta un'inesattezza formale del dispositivo escludendo l'aggravante, e in ogni caso l'aggravante non è stata presa in considerazione nella determinazione della pena concordata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo per il giudizio abbreviato o il patteggiamento davanti al G.u.p.; la Corte ha richiamato che la pena applicata è quella concordata e che la materia delle deduzioni deve essere compatibile con i limiti dell'impugnazione consentita.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma riferita alla declaratoria di proscioglimento; il vizio denunciato riguardante la mancata motivazione sull'insussistenza delle cause di proscioglimento non è stato ritenuto tra i motivi ammissibili per la cassazione ex art. 448, co. 2-bis.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Indica i motivi in base ai quali è ammessa la cassazione contro la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti; la Corte ha ritenuto che il motivo sollevato non rientrasse tra quelli consentiti, dichiarando l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 629, comma 2 cod. pen.

    Prevede aggravanti per il reato di estorsione; la Corte ha osservato che l'aggravante non era descritta nei fatti dell'imputazione e pertanto non poteva essere efficacemente contestata in cassazione sul terreno invocato.

  • art. 628, comma 3 quater cod. pen.

    Si tratta di una specifica circostanza aggravante collegata all'estorsione; la Corte ha rilevato l'assenza di descrizione fattuale dell'aggravante nell'imputazione e l'ulteriore correzione formale tramite ordinanza che ha escluso l'aggravante dal dispositivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso infondato o colposamente inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende valutando profili di colpa nel ricorso.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione contro sentenze del G.u.p. che applicano la pena su richiesta delle parti sono soggetti ai limiti specifici indicati dall'art. 448 c.p.p.; prima di proporre ricorso verificare che i motivi rientrino tra quelli espressamente ammessi.
  • La censura per carenza di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) può essere inammissibile se non è prevista tra i motivi consentiti in cassazione; è necessario inficiare la decisione sotto un profilo di diritto ammissibile.
  • Per contestare in cassazione l'esistenza di una circostanza aggravante occorre che la circostanza sia effettivamente descritta nei fatti dell'imputazione; il mero richiamo normativo senza descrizione fattuale non costituisce contestazione efficace.
  • Errori materiali nel dispositivo possono essere corretti con ordinanza (recte), e se l'aggravante è stata esclusa formalmente o non ha inciso sulla pena concordata, la Corte tenderà a ritenere il motivo privo di rilevanza.
  • La proposizione di ricorsi infondati o non consentiti può comportare non solo il rigetto o l'inammissibilità, ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità prima di impugnare.
  • In situazioni analoghe conviene concentrare il gravame su vizi di diritto chiaramente ricompresi nelle fattispecie ammesse dalla legge e, quando si contesta la qualificazione giuridica, dimostrare la rilevanza della mancata o errata descrizione fattuale rispetto alla determinazione della pena.

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