Cassazione Civile, Ordinanza n. 00548/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro proporzionale emesso dall'Ufficio su una sequenza di operazioni societarie che, secondo l'Amministrazione, erano unitariamente riqualificabili come cessione d'azienda ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. In concreto, risultava prima la cessione totalitaria delle quote di una società e poi la fusione per incorporazione della medesima società in un'altra. La contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR Lombardia, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva ritenuto legittimo l'avviso. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 20 e dell'art. 23 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che non fosse consentito riqualificare il trasferimento delle partecipazioni come cessione di azienda sulla base di elementi esterni o di atti collegati; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973. La ricorrente ha insistito anche con memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che, ai fini dell'imposta di registro, rileva il solo singolo atto presentato alla registrazione e non l'intera operazione economica complessiva; la cessione totalitaria di quote societarie non è assimilabile alla cessione d'azienda, perché la disciplina codicistica dei due istituti è diversa quanto a responsabilità per i debiti e continuità dell'attività imprenditoriale. In mancanza di elementi intrinseci all'atto che mostrino una diversa volontà delle parti, non è consentita la riqualificazione fondata su atti collegati o elementi extratestuali. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio in senso sostanziale, decidendo nel merito e accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente con annullamento dell'atto impugnato. Le spese sono state compensate integralmente in ragione della complessiva vicenda e dell'evoluzione normativa e interpretativa dell'art. 20 TUR.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
Ai fini dell'imposta di registro si guarda alla natura e agli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione; non è consentito fondare la riqualificazione su elementi extratestuali o su atti collegati, salvo i limiti ammessi dalla disciplina vigente.
art. 23 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, in combinazione con l'art. 20, nel contestare la riqualificazione dell'operazione.
Il motivo relativo alla sua violazione è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 3
Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 131 del 1986 (TUR)
La Corte ribadisce che l'imposta di registro è un'imposta d'atto e va ricostruita sul solo atto registrato.
art. 3 Cost.
Richiamato nella citazione della Corte costituzionale sull'art. 20 TUR, nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate.
art. 53 Cost.
Richiamato nella citazione della Corte costituzionale sull'art. 20 TUR, nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la tassazione deve essere ricostruita sulla base del solo atto presentato alla registrazione, poiché il tributo ha natura di imposta d'atto.
- La riqualificazione ex art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 deve fondarsi sugli effetti giuridici intrinseci dell'atto, non sugli effetti economici complessivi dell'operazione né su elementi extratestuali o atti collegati.
- La cessione totalitaria di quote societarie non è, di per sé, assimilabile a cessione d'azienda, essendo distinti i due schemi negoziali per disciplina della responsabilità per i debiti e per la continuità dell'attività imprenditoriale.
- La riqualificazione fiscale di un'operazione societaria in cessione d'azienda è consentita solo se dal contenuto dell'atto emergano elementi intrinseci idonei a rivelare una diversa volontà delle parti.
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