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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16071/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento di somme ritenute dovute dal committente. Quest'ultimo proponeva opposizione deducendo l'esistenza di una clausola di arbitrato irrituale, con deferimento delle controversie a un arbitro unico già Direttore dei Lavori. Il Tribunale riteneva improponibile la domanda monitoria e rimetteva le parti all'arbitro. La Corte d'appello confermava, escludendo che la clausola arbitrale fosse stata abbandonata o rinunciata, poiché l'eccezione era stata tempestivamente sollevata nell'atto di opposizione e ribadita in prima udienza; inoltre, una missiva del committente indirizzata al Direttore dei Lavori non valeva a far venir meno la clausola in assenza di un comportamento conforme della controparte. In cassazione la società ricorrente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 38 c.p.c. per tardiva negazione della competenza del giudice ordinario e l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un motivo di impugnazione decisivo. Sosteneva che l'opponente, pur richiamando la clausola compromissoria nell'atto di opposizione, avrebbe poi chiesto solo una decisione nel merito, senza più contestare la competenza, e che la questione sarebbe stata trattata dalla Corte d'appello solo sotto il profilo della rinuncia implicita, omettendo quello della tardività dell'eccezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha chiarito che la clausola di arbitrato irrituale non determina incompetenza del giudice ordinario, ma solo improponibilità della domanda se l'eccezione è ritualmente proposta; perciò il richiamo all'art. 38 c.p.c. era inconferente. Ha inoltre affermato che l'eccezione di arbitrato costituisce eccezione di merito in senso stretto, da proporre nei tempi e modi propri delle eccezioni di merito. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato che l'eccezione era stata dedotta sia nell'atto di opposizione sia in prima udienza, quindi tempestivamente. Il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa della parte intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    La norma sul rilievo della competenza è ritenuta inconferente rispetto alla clausola di arbitrato irrituale, che non sottrae la causa alla competenza del giudice ordinario ma consente solo l'improponibilità della domanda se l'eccezione è tempestiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è respinta perché la decisione di merito della Corte d'appello ha comunque esaminato la questione rilevante sull'efficacia e tempestiva deduzione dell'eccezione arbitrale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di errori processuali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per l'importo base del contributo unificato dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta, in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, l'obbligo di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La clausola di arbitrato irrituale non incide sulla giurisdizione o competenza del giudice ordinario, ma comporta l'improponibilità della domanda giudiziale solo se la relativa eccezione è sollevata ritualmente dalla parte interessata.
  • L'eccezione fondata su compromesso o clausola compromissoria ha natura di eccezione di merito in senso stretto, poiché esprime la rinuncia alla tutela giurisdizionale statale in favore di uno strumento privatistico di composizione della lite; deve quindi essere proposta nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.
  • Ai fini della validità della deduzione dell'eccezione arbitrale rileva che essa sia stata sollevata nell'atto introduttivo dell'opposizione e ribadita alla prima udienza, senza che sia necessario ricondurla all'art. 38 c.p.c.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla questione sostanziale decisiva, anche se non con la specifica qualificazione giuridica invocata dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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