Cassazione Penale, Ordinanza n. 16033/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'assunzione di benzodiazepine, aggravata dalla provocazione di incidente stradale, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna resa in primo grado, in giudizio abbreviato, per guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'assunzione di benzodiazepine, con aggravamento per avere provocato un incidente stradale. I motivi di ricorso deducevano, da un lato, la violazione dell'art. 192 c.p.p. per asserita errata valutazione delle prove; dall'altro, la violazione dell'art. 187, comma 1-bis, d.lgs. 285/1992 e dei principi giurisprudenziali sulla circostanza della provocazione dell'incidente. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttive di doglianze già prospettate in appello, già esaminate e disattese con motivazione ritenuta corretta, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. Inoltre, ha ribadito che non è consentito utilizzare la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. per contestare, in realtà, l'omessa o erronea valutazione del materiale probatorio, poiché i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere elusi invocando la violazione di legge.
Norme richiamate
Non può essere invocato per censurare in cassazione la sola valutazione del compendio probatorio; la doglianza che in realtà mira a contestare l'apprezzamento delle prove è inammissibile se mascherata da violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Delimita il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione e non consente di superare tali limiti deducendo formalmente l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge.
art. 187, comma 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata come parametro della fattispecie di guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'assunzione di sostanze, rispetto alla quale il ricorrente contestava anche la ritenuta provocazione dell'incidente stradale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle stesse doglianze di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, se il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere usata come schermo per chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, perché il controllo della Cassazione non coincide con un terzo giudizio di merito.
- I limiti al sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione non possono essere aggirati prospettando formalmente un vizio di legge quando la sostanza della censura attiene soltanto all'apprezzamento delle prove.
- Quando il ricorso non introduce censure nuove e specifiche, ma si limita a reiterare quanto già dedotto in appello senza confutare le ragioni della decisione, esso è inammissibile.
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