Cassazione Civile, Ordinanza n. 03705/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Milano per il pagamento di una somma di denaro in favore della creditrice. La società ingiunta propose opposizione, ma sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Milano respinsero le sue difese, confermando il decreto. In cassazione la società ha proposto ricorso con due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato un vizio processuale: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d’appello era stata notificata, ma aveva depositato solo la copia autentica della sentenza munita di attestazione di conformità, senza produrre anche la relata di notifica; la relata non risultava neppure disponibile nel fascicolo della controricorrente. La Corte ha quindi ritenuto mancante un adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dichiarando l’improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancanza, al momento del deposito, della relata di notifica della sentenza impugnata, necessaria per verificare la tempestività dell’impugnazione quando la sentenza sia stata notificata e non risulti comunque nella disponibilità della Corte attraverso la produzione della controparte o l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina della definizione anticipata, precisando che la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. non si applica quando la decisione finale non segue le stesse ragioni della proposta del consigliere delegato.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La relata di notifica della sentenza impugnata deve essere depositata insieme al ricorso quando la sentenza sia stata notificata, salvo che tale relata risulti comunque disponibile nel processo; la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso.
La relata di notifica consente al giudice di verificare sin dal deposito del ricorso la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve.
La sanzione per lite temeraria non viene applicata automaticamente nella definizione anticipata se la decisione è fondata su ragioni diverse da quelle della proposta del consigliere.
art. 13, primo comma quater, DPR 115/2002
In caso di definizione sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
L’ulteriore contributo unificato è commisurato a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando si deduce che la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare anche la relata di notifica della copia autentica della sentenza, salvo che tale documento sia comunque acquisibile dagli atti già presenti nel processo.
- L’omesso deposito della relata di notifica rende improcedibile il ricorso se la Corte non può verificare altrimenti la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve.
- La relata di notifica non è necessaria solo quando il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
- La sanzione processuale dell’improcedibilità può essere evitata se la relata risulta comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla controparte o acquisita tramite il fascicolo d’ufficio.
- La condanna aggravata per lite temeraria non si applica automaticamente quando la decisione definitoria non coincide con la proposta del consigliere delegato.
- rami
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