Cassazione Penale, Sentenza n. 24431/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 7 giugno 2024 del Tribunale del riesame di Venezia che aveva rigettato le istanze di riesame e confermato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari in relazione alla presunta associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) e ai reati 'fine' (art. 73 D.P.R. 309/1990). Le censure principali sono: violazione e erronea applicazione dell'art. 627 c.p.p. (ossia presunto vincolo del giudice del rinvio rispetto alle statuizioni della Cassazione), carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dell'associazione e la partecipazione di ciascun indagato; errata lettura del materiale intercettativo e presunta mancata certezza di identificazione delle voci; ricostruzione parcellizzata o incoerente della compagine associativa; mancata o insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari e la loro attualità (art. 274 e 292 c.p.p., art. 275 comma 3 c.p.p.), con richiesta di valutazione delle condizioni personali (lavoro, disponibilità di misure meno afflittive, assenza di recidiva). Alcuni ricorrenti deducono inoltre inosservanza delle norme incriminatrici (artt. 73 e 74 DPR 309/90) nella applicazione al loro caso specifico.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi esaminati. Per ciascun ricorrente, dopo aver richiamato le sentenze rescindenti e i principi di diritto applicabili, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse compiuto una valutazione complessiva e congrua del compendio indiziario (intercettazioni, attività di polizia giudiziaria, videoriprese, modalità ripetute di approvvigionamento e custodia degli stupefacenti, uso di telefoni e mezzi dedicati, ruoli ripetuti come corrieri e custodi). La Corte ha escluso l'inosservanza dell'art. 627 c.p.p. e ha ritenuto non ammissibili in cassazione le richieste di rinnovata lettura degli elementi di fatto e delle intercettazioni (valutazioni tipicamente di merito). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale sul mantenimento della custodia in carcere, richiamando la presunzione iuris tantum prevista per il reato associativo (art. 275, co. 3 c.p.p.) e osservando che il tempo trascorso e la presenza di attività lavorative non erano elementi sufficienti a superare tale presunzione alla luce della professionalità, dei quantitativi e della continuità dell'attività del sodalizio. In sintesi: tutti i ricorsi sono stati dichiarati infondati e respinti; il provvedimento impugnato è stato confermato.
Norme richiamate
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha confermato che la partecipazione può concretizzarsi in contributi diversi e anche contenuti, purché consapevoli e causali rispetto all'esistenza o al rafforzamento del sodalizio; il Tribunale ha adeguatamente valutato elementi indicativi di un sodalizio stabile e organizzato.
Norma sui reati 'fine' (detenzione, acquisto e cessione di stupefacenti): la Corte ha ritenuto che i reati-fine, accertati con intercettazioni e attività di polizia giudiziaria, contribuiscano, nel contesto, a corroborare la partecipazione al sodalizio se inseriti in un sistema organizzato.
Codice di procedura penale art. 627
Limiti del giudice del rinvio rispetto alle statuizioni vincolanti della Cassazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia rispettato i principî indicati dalla Cassazione (la sentenza rescindente aveva censurato vizi logico-giuridici specifici) e non fosse vincolato a un'interpretazione che impedisse una nuova e complessiva valutazione del materiale indiziario.
Codice di procedura penale art. 606, comma 1 (lett. b, c, e)
Norme sul contenuto dei motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha pronunciato che molte censure erano generiche o tendevano a rimettere in discussione valutazioni di merito, il che ne determina inammissibilità o infondatezza.
Codice di procedura penale art. 275, comma 3
Presunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato associativo: la Corte ha richiamato che, per superare tale presunzione, occorrono elementi concreti e significativi; il semplice decorso del tempo o l'esistenza di un'attività lavorativa non sono di per sé sufficienti.
Codice di procedura penale art. 292, comma 2 (lett. c)
Obbligo di motivazione specifica sull'autonoma valutazione delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito valutazione puntuale e adeguata degli elementi per l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari.
Codice di procedura penale artt. 273, 274, 275
Norme procedurali sulle prove e sulle misure cautelari: la Corte ha applicato questi articoli nel richiedere motivazioni specifiche e nel valutare la temporalità e la concretezza delle esigenze cautelari.
Concorso di persone (art.110) e circostanze recidive/concorsuali (art.81): citati a titolo di inquadramento delle condotte di concorso nei reati-fine e nella partecipazione al sodalizio.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla un provvedimento per vizi logico-giuridici, il giudice del rinvio può e deve riesaminare complessivamente il materiale indiziario, entro i limiti del decisum di legittimità, senza ritenersi vincolato a un'esegesi formale che impedisca una nuova valutazione dei fatti.
- In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) la partecipazione può consistere anche in contributi ‘minori’ purché consapevoli e causali; la prova della partecipazione si fonda sulla valutazione complessiva di ripetute condotte, rapporti fiduciari, modalità costanti di approvvigionamento, uso di mezzi dedicati e ruoli ripetuti.
- In Cassazione sono inammissibili le doglianze che chiedono una rinnovata valutazione in fatto (ri-lettura delle intercettazioni, rivalutazione delle videoriprese, identificazione delle voci) salvo che si indichi un vizio di motivazione evidente; pertanto le contestazioni meramente probatorie spesso vengono dichiarate inammissibili o infondate.
- Per contrastare la presunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari in reati associativi è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'irrilevanza o la sopravvenuta inesistenza del pericolo: il mero passare del tempo o la presenza di un'attività lavorativa non bastano.
- Il giudice delle misure deve motivare in modo autonomo e specifico l'attualità, la concretezza e la proporzionalità delle esigenze cautelari riferite a ciascun indagato (situazione esistenziale, legami familiari, possibilità di misure meno afflittive), e la difesa deve fornire elementi concreti che il giudice sia tenuto a valutare.
- Se la difesa solleva censure generiche o non parametricamente collegate alla motivazione del provvedimento impugnato, il motivo può essere dichiarato inammissibile per genericità estrinseca o intrinseca.
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