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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24420/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la condanna: dedotte nullità e vizi avverso la competenza territoriale, la violazione del principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' per mancato scorporo di importi relativi a diversa matricola e mancato riconoscimento dei versamenti effettuati, mancata considerazione della mancata notifica delle comunicazioni propedeutiche e dell'eccezione di cessazione dalla carica, nonché la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito (doppia conforme) sulla competenza territoriale, sulla sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali per i periodi e gli importi contestati, e sulle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131-bis e alle attenuanti generiche (consistente entità degli omessi versamenti, protrazione nel tempo, superamento della soglia di punibilità e precedenti). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In sede di merito la Corte d'Appello aveva comunque mitigato il trattamento sanzionatorio concedendo la sospensione condizionale della pena e confermando la condanna per gli omessi versamenti relativi a marzo-novembre 2017 (Euro 18.390,32) e dicembre 2017 - novembre 2018 (Euro 37.817,34).

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638

    La diffida prevista produce effetti nei confronti di colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo; dunque la perdita della rappresentanza successiva non esclude la responsabilità personale per l'omesso versamento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che i requisiti per una causa di diminuzione della pena collegata al parziale adempimento o all'esiguità del danno non ricorressero, alla luce della consistente entità degli omessi versamenti, della protrazione nel tempo e della presenza di precedenti; pertanto l'art. 131-bis non è stato applicato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    I parziali versamenti non sono stati valorizzati dalla difesa nella prospettiva di una diminuzione ex art. 62-bis; i giudici di merito hanno ritenuto la gestione dell'illecito tale da escludere l'operatività della norma nel caso concreto.

  • Giurisprudenza della Cassazione (limiti del sindacato di legittimità e 'doppia conforme')

    in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà..., e ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione ricorre la cd. 'doppia conforme' quando la sentenza di appello... si salda con quella di primo grado

    La Corte ha applicato il principio per cui in Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio; quando appello e primo grado formano un corpo argomentativo unitario (doppia conforme), il sindacato è ulteriormente limitato e le doglianze difensive che sollecitano una diversa lettura delle prove risultano inammissibili.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: critiche alla valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili salvo vizi manifesti o contraddittorietà della motivazione.
  • Il principio della 'doppia conforme' rafforza la tenuta delle decisioni di merito quando sentenza di primo grado e sentenza di appello condividono argomentazioni e criteri di valutazione delle prove.
  • La competenza territoriale in materia contributiva può essere determinata dal luogo in cui è stata aperta la posizione assicurativa principale e dove è stata riscossa la maggior parte dei versamenti; eccezioni richiedono prova precisa e non deduzioni generiche.
  • La cessazione dalla carica sociale dopo l'insorgere del debito non esclude la responsabilità personale per l'omesso versamento se il soggetto era obbligato al momento della formazione del debito.
  • I parziali versamenti e la ridotta entità del danno non assicurano automaticamente l'applicazione di misure di favore (art. 131-bis o 62-bis): occorre valutare la gravità, la durata della condotta e la presenza di precedenti.
  • La mancata ricezione o il mancato ritiro di comunicazioni (raccomandate) non è sufficiente a dimostrare ignoranza degli avvisi senza prove specifiche che escludano la normale diligenza.

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