Cassazione Penale, Sentenza n. 24419/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per aver omesso, nella domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, di indicare che un suo familiare convivente si trovava in "stato detentivo" (contestato come arresti domiciliari in relazione a condanna per associazione di stampo mafioso). Il ricorso in Cassazione deduceva: (1) errata interpretazione della nozione di "stato di detenzione" (sosteneva che la norma avrebbe dovuto riguardare solo la detenzione intramuraria, non gli arresti domiciliari), e (2) assenza del dolo perché il modulo prestampato INPS non avrebbe reso chiara la rilevanza della informazione omessa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che l'omissione della indicazione dello "stato detentivo" del familiare convivente integra il reato previsto dall'art. 7, co. 1, del d.l. n. 4/2019 (convertito con L. 26/2019) finalizzato a prevenire l'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza; ha ritenuto che la locuzione "stato detentivo" comprende anche la detenzione domiciliare e le misure cautelari rilevanti previste dalla normativa e che l'errore sulla rilevanza della omissione o la buona fede del dichiarante non escludono il dolo richiesto dalla fattispecie. Ha inoltre precisato che la formale abrogazione della norma successiva non costituisce abolitio criminis se è intervenuta una norma sovrapponibile (successione di leggi). Di conseguenza la condanna della ricorrente è stata confermata.
Norme richiamate
decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con legge n. 26 del 2019 - art. 7, comma 1
Criminalizza le dichiarazioni o omissioni funzionali all'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza; la Corte ha interpretato che l'omessa comunicazione dello "stato detentivo" del familiare convivente integra la fattispecie anche se la detenzione è domiciliare o si tratta di misura cautelare
decreto-legge n. 4 del 2019 - art. 3, comma 13
Stabilisce che i componenti del nucleo in "stato detentivo" non sono conteggiati nella scala di equivalenza ai fini del calcolo del beneficio; la Corte ha ritenuto che tale previsione giustifica la rilevanza dichiarativa anche per arresti domiciliari e misure cautelari
decreto-legge n. 4 del 2019 - art. 7, comma 3
Prevede revoca retroattiva e divieto di richiedere nuovamente il beneficio per 10 anni in caso di condanna definitiva per i reati ostativi (fra i quali 416-bis); la Corte ha richiamato questa disciplina per spiegare la ratio ostativa e la necessità di dichiarare situazioni penali rilevanti
legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318 (abrogazione formale)
La Corte ha precisato che la formale abrogazione della norma non costituisce abolitio criminis se è intervenuta una norma sovrapponibile (fenomeno di successione di leggi nel tempo ai sensi del codice penale)
decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con legge n. 85 del 2023 - art. 8 (richiamato)
Inserita dalla Corte come norma sovrapponibile che ha continuato a disciplinare fattispecie analoghe al precedente art. 7 d.l. n. 4/2019, giustificando la prosecuzione della rilevanza penale della condotta nonostante abrogazione formale
codice di procedura penale - art. 284, comma 5
Richiamato per indicare che, ai fini di alcune valutazioni, l'arresto domiciliare può essere considerato alla stregua della detenzione intramuraria
codice penale - art. 5 (errore sulla legge)
Richiamato indirettamente per affermare che l'errore sulla rilevanza della norma penale (ignoranza della rilevanza della omissione) non esclude il dolo richiesto dalla fattispecie
Massime di principio
- La locuzione "stato detentivo" nella normativa sul reddito di cittadinanza deve essere interpretata in senso ampio: comprende anche gli arresti domiciliari e, più in generale, misure cautelari rilevanti; tale stato va dichiarato nella domanda.
- L'omissione di informazioni dovute e funzionali al calcolo o all'accesso al beneficio (anche quando la domanda è compilata su modulo prestampato) può integrare il reato previsto per l'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza.
- La rilevanza dell'informazione si valuta anche in relazione alla scala di equivalenza e alle cause ostative previste dalla legge: se la presenza di un componente 'in stato detentivo' incide sul diritto o sull'ammontare del beneficio, la sua omissione è penalmente sanzionabile.
- L'errore circa la rilevanza della norma o la convinzione di buona fede del dichiarante non escludono il dolo richiesto dalla norma che tutela le risorse pubbliche: l'errore sulla legge non scrimina.
- L'abrogazione formale di una norma incriminatrice non sempre determina abolitio criminis: se sopravviene una norma sovrapponibile la responsabilità può rimanere operante per i fatti commessi nel periodo pertinente.
- Prassi consigliata: in presenza di conviventi con provvedimenti penali (arresti domiciliari, misure cautelari, condanne) dichiararli esplicitamente nella domanda RdC, conservare documentazione e, in caso di dubbi, chiedere chiarimenti all'INPS prima della presentazione per ridurre il rischio penale.
- Dal punto di vista probatorio e difensivo, l'attenuante della mera compilazione di un modulo prestampato è debole; la strategia difensiva utile è dimostrare l'assenza del nesso funzionale tra omissione e ottenimento indebito o l'assenza di consistenti effetti economici derivanti dall'omissione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24420/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24422/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24423/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24424/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24425/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24426/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →