Cassazione Penale, Sentenza n. 24424/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000: il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per presunta errata valutazione della prova indiziaria (art. 192, comma 2 c.p.p.), sostenendo che gli indizi a base della condanna erano inconsistenti e meglio spiegabili con la versione difensiva (specificando la cessione del ramo d'azienda dalla Plastitalia S.r.l. alla Two Plast S.r.l., la regolarità contabile della Two Plast, l'esistenza di altri clienti, l'utilizzo del magazzino, richieste di autorizzazioni e agevolazioni ecc.). Con secondo motivo chiede la rettifica o annullamento parziale perché, pur essendo la motivazione della Corte d'appello favorevole alla revoca della condizione imposta alla sospensione condizionale della pena (cioè la subordinazione al pagamento del debito erariale), il dispositivo ha confermato la condizione, determinando contrasto fra motivo e dispositivo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato, ritenendo corretta e logica la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto le fatture emesse dalla Two Plast S.r.l. relative a operazioni soggettivamente inesistenti: elementi decisivi indicati dalla corte d'appello includono l'assenza di attività della Two Plast nel settore, l'uso promiscuo del magazzino, la mancanza di altri clienti accertati, la deduzione fiscale da parte di Plastitalia di quote riferibili a Two Plast, la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione fumi da parte di Plastitalia in epoca di fitto di azienda, la richiesta di agevolazioni per macchinari riferita a capacità produttive non dimostrate, e la mancata effettuazione da parte di Two Plast di versamenti IVA e ritenute dal 2012 al 2015. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato una insanabile contraddizione tra motivazione (che affermava la revoca della condizione) e dispositivo (che la aveva invece confermata). Applicando il principio secondo cui la motivazione può prevalere sul dispositivo quando sia chiara la volontà del giudice, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena (ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.), disponendo che il beneficio sia riconosciuto senza la condizione; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Conseguenza pratica: la sospensione condizionale della pena non è più subordinata al pagamento del debito erariale come invece risultava dal dispositivo confermato in appello.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato contestato (delitti tributari): il fatto è stato qualificato dal giudice di merito come rientrante nell'art. 2 del d.lgs. 74/2000.
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Criteri relativi alla valutazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza). La Cassazione ricorda che il sindacato sulla valutazione degli indizi è limitato e non consente la rinnovata valutazione del compendio probatorio, ma solo il controllo logico-giuridico della motivazione.
codice di procedura penale, art. 619
Norma che disciplina la correzione di errori materiali e incongruenze nel dispositivo: i ricorrenti avevano chiesto la rettifica ex art. 619, ma la Corte ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dalla norma per applicarla.
codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i)
Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando il vizio riguarda parti della decisione che la Corte può eliminare in sede di legittimità. La Corte ha annullato senza rinvio la parte del dispositivo relativa alla condizione sulla sospensione condizionale della pena, riconoscendo la prevalenza della motivazione.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla prova indiziaria è limitato: non è ammessa la rinnovata valutazione degli elementi di fatto (gravità, precisione e concordanza degli indizi), ma solo il controllo della coerenza logico-giuridica della motivazione resa dal giudice di merito.
- Quando vi è contraddizione fra motivazione e dispositivo e la motivazione contiene elementi certi e chiari che dimostrano la volontà del giudice, la Corte di cassazione può ritenere prevalente la motivazione e, se possibile, annullare senza rinvio la parte del dispositivo difforme (art. 620, comma 1, lett. i)), anziché ricorrere alla correzione ex art. 619 c.p.p., purché la rettifica sia coerente con il testo motivazionale e non comporti aggiunta di elementi estranei.
- Per ritenere inesistenti operazioni documentate da fatture, i giudici possono considerare insieme indici fattuali quali: assenza di attività dichiarata della cedente nel settore, uso promiscuo di locali/magazzino, mancanza di altri clienti accertati, incongruenze fiscali (es. mancati versamenti IVA o ritenute), deduzioni fiscali incompatibili e richieste amministrative/agevolazioni che risultano incoerenti con l'effettiva attività produttiva.
- La semplice riproposizione di una diversa interpretazione o di criticità già valutate dal giudice di merito non integri, di per sé, un vizio di legittimità: la Cassazione richiede che il ricorso indichi in modo specifico e motivato il difetto logico o giuridico nella motivazione impugnata.
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