Cassazione Penale, Sentenza n. 24422/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna, per il reato continuato ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000, ottenuta con rito abbreviato. Il ricorrente deduceva, in particolare, l'inutilizzabilità di atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (richiamando iscrizioni e informative del 06/08/2018, 18/06/2021 e 17/08/2021) e contestava la legittimità di una nuova iscrizione successiva, oltre a sollevare, in motivi nuovi, profili di violazione del principio ne bis in idem (sostenendo identità del fatto e mero mutamento di qualificazione giuridica).
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure riguardano l'inutilizzabilità di atti per violazione dei termini delle indagini, eccezione non deducibile per la prima volta in Cassazione dopo che l'imputato ha scelto il rito abbreviato. La Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui le violazioni dei termini non sono equiparabili alle 'prove vietate' di cui all'art. 191 c.p.p., e che l'art. 438, comma 6‑bis, consente nel rito abbreviato la rilevabilità soltanto delle inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. I motivi nuovi sono inammissibili per collegamento con i motivi originari (art. 585, comma 4, ultima parte c.p.p.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sostanziale che descrive il reato imputato (reato continuato per reati fiscali) e sulla quale si fonda la condanna confermata.
art. 191 cod. proc. pen.
Rilevato come norma sul divieto probatorio: le 'prove vietate' rientrano nelle ipotesi di inutilizzabilità rilevabili d'ufficio, a differenza delle violazioni dei termini delle indagini.
art. 438, comma 6‑bis, cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato la rilevabilità delle inutilizzabilità è limitata alle sole inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio; quindi le violazioni dei termini non sono normalmente rilevabili dopo l'ammissione del rito abbreviato.
art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen.
Impedisce che la proposizione di motivi nuovi in Cassazione sani l'inammissibilità dei motivi originari: i nuovi motivi non possono rimediare al vizio radicale dei motivi principali.
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato limita la possibilità dell'imputato di contestare, in sede di impugnazione in Cassazione, l'inutilizzabilità di atti di indagine per violazione dei termini: tali eccezioni vanno sollevate tempestivamente e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione.
- Nel rito abbreviato sono rilevabili d'ufficio soltanto le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (art. 191 c.p.p.); le altre ipotesi di illegittimità processuale richiedono eccezione di parte nella sede e nei termini opportuni.
- Motivi nuovi introdotti in Cassazione non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari: evitare il tentativo di spostare in avanti l'opportuna tempestiva impugnazione.
- Se si intende contestare la legittimità di iscrizioni/attività investigative svolte dopo la scadenza dei termini, occorre oppure non optare per il rito abbreviato o presentare l'eccezione immediatamente nella prima sede utile; altrimenti il rimedio rischia di essere inammissibile.
- Le questioni di ne bis in idem e di identità del fatto devono essere dedotte e documentate nelle fasi processuali precedenti e non possono essere proposte ex novo in Cassazione se collegate a motivi originari dichiarati inammissibili.
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