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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24423/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per il reato previsto dagli artt. 110 e 349 c.p. per aver violato i sigilli apposti su una partita di 11.000 kg di latte in polvere: Antonino in qualità di legale rappresentante della società e parente, Michele in qualità di custode giudiziario che trasferì il prodotto senza dissequestro. In Cassazione i ricorrenti denunciarono: (1) per Antonino la mancanza di prova del suo coinvolgimento diretto o della sua conoscenza della violazione (vizio di motivazione e violazione di legge); (2) per Michele la doglianza sulla sussistenza del dolo, ma tale motivo è stato ritenuto rivalutativo e manifestamente infondato; (3) il diniego della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., contestando la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso la tenuità qualificando il comportamento come spregiudicato e rilevando il rifiuto di comunicare l'acquirente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo motivo (mancanza di adeguata motivazione circa la responsabilità di Antonino) e il terzo motivo (interpretazione illegittima della norma 131‑bis da parte della Corte territoriale). Tuttavia, essendo intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione maturata l'11/10/2024 (tenuto conto di tre sospensioni per legittimo impedimento), la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato, ritenendo che, in presenza di causa estintiva, non abbia senso disporre un rinvio che il giudice del rinvio dovrebbe comunque chiudere con la declaratoria dell'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Citato in relazione al concorso di persone nel reato: utilizzato per inquadrare la partecipazione di più soggetti alla violazione dei sigilli; la Corte ha ritenuto che per Antonino non sussistesse prova adeguata della sua partecipazione.

  • art. 349 cod. pen.

    Norma che punisce la violazione dei sigilli: applicata dall'originaria sentenza per il trasferimento del latte sequestrato; la Cassazione ha confermato la rilevanza del fatto ma ha censurato la motivazione riguardo ad uno degli imputati.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale aveva negato la causa di proscioglimento motivando con elementi di 'spregiudicatezza' e rifiuto di collaborazione, ma la Cassazione ha ritenuto tale interpretazione illegittima perché sostanzialmente abrogante della norma.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv. 244275)

    Principio applicato: quando sopravviene una causa di estinzione del reato, i vizi di motivazione della sentenza impugnata non possono più essere rimessi al giudice del rinvio, perché quest'ultimo sarebbe comunque tenuto ad accertare e dichiarare l'estinzione; pertanto la Cassazione annulla senza rinvio.

Massime di principio

  • La mera qualità di legale rappresentante o il vincolo familiare non è di per sé sufficiente a provare la consapevolezza o la partecipazione ad una violazione commessa da un altro soggetto: è necessaria una motivazione probatoria specifica.
  • In Cassazione non è consentito svolgere una rivalutazione dei fatti o delle prove (ricostruzione nuova dei doveri soggettivi) quando il motivo impugnatorio si fonda su fatto che richiede rivalutazione probatoria: tali censure sono manifestamente infondate.
  • L'interpretazione restrittiva o ampliativa di una causa di non punibilità (art. 131‑bis c.p.) non può essere sostituita da valutazioni di carattere morale o comportamentale che di fatto ne annullino l'applicazione: il giudice deve attenersi ai criteri legislativi e motivare la non applicazione in termini giuridicamente pertinenti.
  • Se, nel corso del procedimento di legittimità, è sopravvenuta l'estinzione del reato per prescrizione o altra causa estintiva, la Suprema Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché l'eventuale rinvio sarebbe privo di effetto concreto (obbligo del giudice del rinvio di dichiarare l'estinzione).
  • Chi impugna per vizio di motivazione relativo alla prova del dolo o della conoscenza deve puntare a evidenziare carenze logiche e probatorie nella motivazione di merito, evitando censure che comportino necessariamente una nuova valutazione delle prove in Cassazione.

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