Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per appropriazione indebita aggravata. Primo motivo: deduce carenza degli elementi del reato poiché la somma di € 15.000,00 consegnata da Di Bella era prevista dal mandato come copertura di spese e oneri e non vi era clausola di restituzione; quindi mancava l'animus rem sibi habendi e la vicenda avrebbe rilievo solo civilistico. Secondo motivo: censura la mancata motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), sostenendo che la Corte d'appello non ha esplicitato le ragioni del diniego né valutato elementi favorevoli presentati dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha considerato la previsione nel mandato come vincolo di destinazione della somma; poiché il mandatario non ha sostenuto le spese previste, non ha restituito l'importo e lo ha destinato ad uso personale, si è integrato il reato di appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p., con aggravante art. 61 n.11). Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso il beneficio sulla base della gravità del fatto (entità della somma e modalità di commissione) e dell'assenza di elementi positivi indicati dalla difesa. Conseguenze pratiche: confermata la condanna (già ridotta in appello a 8 mesi di reclusione e € 800,00 di multa); ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 646 c.p. (appropriazione indebita)
La norma comprende espressamente il "denaro" come possibile oggetto del reato: se la somma è consegnata con vincolo di destinazione o incarico, il mandatario non può disporne per fini diversi dal mandato senza integrarne l'appropriazione.
art. 61, n. 11, c.p. (aggravante per abuso di prestazione d'opera)
Rilevata l'aggravante perché il reato è stato commesso abusando del rapporto fiduciario derivante dal mandato conferito dal titolare del denaro.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. (motivazione e vizio di motivazione)
Norme procedurali invocate dal ricorrente per censurare il travisamento della prova e la carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto la motivazione non viziata e congrua rispetto ai fatti e al diritto.
art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)
Regola il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che la valutazione è di merito e sufficiente la considerazione degli elementi ritenuti decisivi (qui entità della somma e modalità) per escluderle.
art. 133 c.p. (elenco dei criteri per la determinazione e concessione delle circostanze)
Individua gli elementi rilevabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto concentrarsi su quelli ritenuti prevalenti sia legittimo e sufficiente.
Massime di principio
- La consegna di denaro a un mandatario con indicazione di "spese" o "oneri" costituisce, di regola, un vincolo di destinazione: il venir meno dell'impiego per la finalità pattuita e la mancata restituzione possono integrare appropriazione indebita.
- L'assenza di una clausola di restituzione nel mandato non esclude automaticamente il reato: conta la destinazione specifica del denaro e il rapporto fiduciario; se il denaro non entra liberamente nel patrimonio dell'accipiens, la condotta può essere penale.
- Le valutazioni sulle circostanze attenuanti generiche sono valutazioni di fatto del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se contraddittorie o illogiche; il giudice può basarsi su uno o pochi elementi ritenuti decisivi (es. entità della somma, modalità di commissione).
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare l'effettivo impiego dei fondi (ricevute, movimenti, prove delle spese) o, in caso di mancato utilizzo, restituire tempestivamente le somme richieste per evitare ricadute penali.
- Distinguiere sempre i casi in cui la somma viene definitivamente acquisita al patrimonio dell'accipiens senza vincolo (che possono avere rilievo civilistico) da quelli in cui è stata consegnata con vincolo di destinazione: la qualificazione contrattuale e le evidenze probatorie determinano l'inquadramento penale o civile.
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