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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32043/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coltivatori)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un fabbricato con annessi terreni in Comune di Milo, effettuata da una proprietaria in favore di una acquirente coniugata in comunione legale. Due fratelli confinanti, qualificatisi come coltivatori diretti, hanno agito per far accertare la violazione del diritto di prelazione agraria e per ottenere il riscatto del fondo rustico ai sensi della normativa agraria, oltre al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, ritenendo che gli attori fossero meri livellari e non proprietari dei fondi confinanti; la corte d'appello ha riformato la decisione, riconoscendo in capo ai confinanti il diritto di prelazione e riscatto e disponendo il trasferimento dei terreni, subordinato al pagamento del prezzo, rigettando però la domanda risarcitoria. Gli acquirenti e il coniuge hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione delle norme sulla prelazione agraria e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse provata la proprietà dei fondi confinanti in capo ai retraenti e che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto estinto ex lege il livello senza prova idonea; 2) omissione dell'esame della ulteriore condizione per l'estinzione del livello, cioè che il canone annuo non superasse mille lire; 3) vizio motivazionale per mancato accertamento della proprietà dei fondi confinanti e del requisito del canone; 4) violazione delle norme agrarie e dell'art. 823 c.c., sostenendo che l'estinzione del livello avrebbe comportato solo la riespansione del diritto del demanio e non la proprietà in capo ai confinanti, e che il bene non fosse usucapibile; 5) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., per asserita pronuncia ultra petita e mancata specifica riproposizione in appello delle domande sui requisiti soggettivi dei retraenti; 6) violazione delle norme sulla prelazione e sul retratto agrario e vizio di motivazione in ordine ai requisiti della coltivazione diretta e della capacità lavorativa; 7) censura sulla regolazione delle spese, chiedendone la riforma in caso di accoglimento del ricorso e, in subordine, la compensazione parziale per la non integrale soccombenza dei retraenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla pretesa estinzione del livello per mancanza di specificità e di puntuale indicazione degli atti; ha respinto il motivo relativo al preteso giudicato implicito, chiarendo che, quando il primo giudice abbia deciso su una questione pregiudiziale di rito senza esaminare il merito, l'appellante deve solo riproporre la domanda assorbita, senza necessità di specifico motivo di appello sul merito; ha infine ritenuto non fondato il motivo sulle spese, osservando che l'accoglimento solo parziale della domanda principale e il rigetto della domanda risarcitoria non imponevano la compensazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    Norma richiamata come fondamento del diritto di prelazione agraria; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché le censure sono in gran parte inammissibili in quanto volte a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817

    Norma richiamata quale base del diritto di riscatto agrario e della sua estensione ai confinanti; anche qui la Corte rileva che le doglianze miravano a rimettere in discussione l'accertamento fattuale dei presupposti.

  • art. 1 L. 29 gennaio 1974, n. 16

    Richiamata per l'estinzione ex lege del diritto di livello; la Corte dichiara inammissibile la censura che non specificava adeguatamente la questione del canone e non indicava gli atti su cui si fondava.

  • art. 2 L. 29 gennaio 1974, n. 16

    Citata dai ricorrenti per sostenere che sarebbe occorsa una chiusura della partita del livello e la successiva sdemanializzazione; la Corte non accoglie la censura, reputandola non adeguatamente specifica e non confrontata con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio o l'apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È utilizzabile per denunciare errori nell'interpretazione o sussunzione della fattispecie astratta, non per contestare la ricostruzione del fatto concreto o la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ne esclude l'utilizzo per introdurre censure generiche o per surrogare doglianze di merito; la motivazione apparente è l'unico vizio rilevante sul piano della nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il nuovo testo consente solo il sindacato su anomalie motivazionali estreme (motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà, mancanza assoluta), non sul semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico: la Corte afferma l'inammissibilità delle doglianze che non individuano chiaramente le parti della sentenza impugnata e non le confrontano con il precetto normativo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiede la puntuale indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, anche secondo un'interpretazione non formalistica.

  • art. 346 c.p.c.

    Quando una domanda è rimasta assorbita dalla pronuncia su una questione pregiudiziale di rito, in appello è sufficiente la sua specifica riproposizione, non un motivo di gravame sul merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti per lamentare ultrapetizione, ma la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre la domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza nel giudizio di cassazione giustifica la condanna alle spese.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione rileva solo se la motivazione è del tutto apparente o inesistente; non basta la contestazione della sua sufficienza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È evocato in relazione al dovere di motivazione; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità riguarda solo le anomalie motivazionali estreme.

  • art. 823 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inalienabilità/usucapibilità del bene demaniale; la Corte osserva che il bene non era stato qualificato come demaniale in senso stretto dalla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione della norma o la falsa sussunzione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura investa l'apprezzamento dell'esito probatorio.
  • Nel nuovo assetto dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato a ipotesi estreme di motivazione apparente, mancante o irriducibilmente contraddittoria; non è più consentita la censura per mera insufficienza argomentativa.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare con precisione le norme violate, le parti della decisione censurate e il loro contrasto con il precetto normativo, senza demandare alla Corte un'indagine esplorativa.
  • Quando la domanda di merito è rimasta assorbita da una pronuncia pregiudiziale di rito, l'appellante non deve proporre uno specifico motivo sul merito, ma solo riproporre la domanda in modo espresso e specifico ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
  • L'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non determina automaticamente reciproca soccombenza; la compensazione delle spese resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti dell'art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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