Cassazione Penale, Sentenza n. 38423/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce (13/09/2023) ritenendo viziato il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante del danno di rilevante gravità. La difesa deduceva violazioni di norme procedurali (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., e art. 627 cod. proc. pen.) e di norme penali (art. 61, primo comma, n.7 e art. 62-bis cod. pen.), oltre a vizi di motivazione: secondo la difesa il giudice del rinvio non avrebbe effettuato una comparazione concreta tra le ragioni delle attenuanti (es. stato di incensuratezza e marginalità del ruolo) e la circostanza aggravante, non considerando adeguatamente che la cessione del ramo d'azienda era una scelta imprenditoriale avvenuta undici mesi prima della dichiarazione di fallimento e dunque non necessariamente distrattiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio (Corte di appello di Lecce) abbia adeguatamente motivato il bilanciamento, richiamando le ragioni per il riconoscimento delle attenuanti (ruolo minore rispetto al padre e adeguamento della pena al fatto concreto) e illustrando i caratteri dell'aggravante (svuotamento della struttura aziendale, cessione per corrispettivo esiguo e non versato, ingente danno al ceto creditorio, profitti successivi della società cessionaria, nonché l'intensità del dolo valutata anche in funzione della prossimità temporale alla liquidazione/fallimento). La Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento è valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e ha concluso che non sussistono vizi di legge o illogicità. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme indicate come motivo di doglianza dal ricorrente per dedotte violazioni nell'ambito del ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali), ma la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o infondate perché il bilanciamento è valutazione di merito adeguatamente motivata
Richiamato dalla difesa come presunta violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio applicativo tale da incidere sulla legittimità della decisione impugnata
art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.
Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche che il ricorrente invocava (es. stato di incensuratezza e marginalità del ruolo); la Corte ha ritenuto che tali elementi siano già stati considerati dal giudice del rinvio ma che non prevalgano sulla gravità dell'aggravante nel caso concreto
Norma sulle circostanze attenuanti speciali relative alla personalità e al comportamento dell'imputato; richiamata in motivazione dalla difesa ma valutata dal giudice di merito nel contesto del bilanciamento
Richiamato dalla Corte come fonte dei parametri utili per il bilanciamento; la sentenza evidenzia che è sufficiente che il giudice di merito motivi congruamente anche solo con riferimento ad alcuni dei criteri di cui all'art. 133
Norma applicata dalla Corte per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione di merito: la Cassazione non riesamina i fatti ma verifica solo la congruità e la logicità della motivazione
- È sufficiente che il giudice di merito motivi il bilanciamento richiamando alcuni parametri rilevanti (art. 133 c.p.) e spiegando le ragioni della scelta; non è richiesta un'analitica esposizione di tutti i criteri
- Elementi come lo stato di incensuratezza o la marginalità del ruolo vanno considerati, ma non impediscono il mantenimento dell'aggravante quando il danno è dimostrato grave e la condotta ha determinato effetti lesivi concreti (es. svuotamento aziendale, cessione a corrispettivo esiguo/non versato, profitti successivi della cessionaria)
- La prossimità temporale dell'atto rispetto alla crisi o al fallimento è un elemento rilevante per valutare l'intensità del dolo e la rilevanza della condotta distrattiva
- In sede di Cassazione non è ammessa una semplice richiesta di 'rilettura' degli elementi di fatto: per ottenere l'annullamento bisogna dimostrare vizi specifici di motivazione o di diritto, non la mera dissociazione dalla valutazione di merito
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