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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22326/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ritenendo che le censure non rientrassero nei limiti di impugnabilità previsti per il patteggiamento e che fossero comunque generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento con cui il Tribunale gli aveva applicato, per tre episodi di detenzione/cessione di stupefacenti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena concordata di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa, oltre alla disposta espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è stato ritenuto proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non deduceva vizi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre le doglianze sulla congruità della pena e sull'espulsione sono state ritenute generiche e assertive, non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice richiamata per qualificare tre episodi di reato in materia di stupefacenti, verosimilmente di lieve entità

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    la sentenza di patteggiamento è impugnabile soltanto entro questi ristretti limiti; censure diverse sono inammissibili

  • art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990

    norma richiamata per la disposta espulsione accessoria, oggetto di doglianza ritenuta generica

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    base processuale per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e disporre le conseguenze economiche a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali casi è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento, la censura sulla congruità della pena non è ammissibile se non si traduce in una deduzione di illegalità della pena stessa o in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • Le doglianze avverso misure accessorie o conseguenziali disposte con il patteggiamento devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza; affermazioni generiche o assertive non consentono l'accesso al sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti per l'impugnazione del patteggiamento, la Corte dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dal codice di procedura penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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