Cassazione Penale, Sentenza n. 18031/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 relativo all'annualità 2013, sollevando tre censure: (1) vizio di legge e prescrizione sostenendo che si sarebbe trattato solo di omissione imputabile al commercialista (art. 10‑ter) e quindi il termine prescrizionale sarebbe decorso; (2) mancanza del dolo perché l'obbligo era stato affidato al professionista e l'imputato poteva compensare il debito con crediti IVA del 2014 (eccezione ex art. 43 c.p.); (3) contrasto logico tra assoluzione per il 2012 e condanna per il 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia sostenuto un confronto critico con le motivate decisioni dei giudici di merito. Il primo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello e perché il capo di imputazione contestava il delitto previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (non l'art. 10‑ter) con consumazione il 30/12/2014, sicché la prescrizione non è maturata. Il secondo motivo è inammissibile in quanto fondato su questioni di fatto: la giurisprudenza stabilisce che l'affidamento al professionista non esonera dall'obbligo personale e indelegabile; il dolo specifico può essere desunto dal comportamento successivo, qui ravvisato nel mancato versamento delle imposte e nella mancata presentazione della dichiarazione IVA. Il terzo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello e perché l'assoluzione per il 2012 derivava dal mancato raggiungimento della soglia di non punibilità, circostanza non incompatibile con la responsabilità per il 2013. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma contestata nel capo di imputazione: reato di omessa dichiarazione per l'annualità indicata. La Corte conferma che il reato è quello previsto dall'art. 5 e che la consumazione rilevante è quella indicata nel capo di imputazione (30/12/2014).
Richiamata dal difensore come possibile fattispecie alternativa (omessa presentazione ad opera del professionista); la Corte osserva che il capo di imputazione non contestava tale fattispecie e che, in ogni caso, la responsabilità del contribuente resta possibile nonostante la delega.
Richiamato nel primo motivo come riferimento normativo generale: la Corte segnala che la deduzione non era stata sollevata in appello e non è corrispondente al capo di imputazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza del dolo (conseguenze della delega e possibile esimente); la Corte ribadisce che l'obbligo dichiarativo è personale e indelegabile e che il dolo può essere desunto da comportamenti successivi.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Norme processuali indicate come presunte violazioni nei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di confronto critico con le motivazioni di merito e perché attengono a questioni di fatto non sindacabili in cassazione.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, dovendosi escludere l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137
Richiamato nella parte introduttiva in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero ai sensi della norma che regola la forma della requisitoria in cassazione.
Massime di principio
- L'affidamento a un professionista per la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali non esonera, di per sé, il contribuente dalla responsabilità penale per omessa dichiarazione: l'obbligo è considerato personale e indelegabile.
- In sede penale il dolo specifico di evasione può essere desunto anche da comportamenti successivi all'omissione (es. mancato versamento delle imposte e mancata presentazione della dichiarazione IVA), non solo dalla mera omissione iniziale.
- Questioni di fatto (valutazione delle prove, deduzione di comportamenti dolosi o colposi, possibilità di compensazione dei crediti) non sono sindacabili in cassazione se non adeguatamente motivate e sollevate nei gradi precedenti.
- Motivi e questioni non sollevati in appello sono, di regola, preclusi in cassazione; la Corte può dichiarare inammissibile un ricorso che introduca novità non dedotte nel grado di merito.
- Una assoluzione per un certo periodo di imposta per mancato raggiungimento della soglia di punibilità non incide automaticamente sulla responsabilità per periodi successivi: occorre valutare separatamente le soglie e le condotte dei singoli annualità.
- Il termine di prescrizione va calcolato in relazione alla fattispecie contestata e alla data di consumazione indicata nel capo di imputazione; deduzioni alternative devono essere coerenti con quanto formalmente contestato.
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