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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23396/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissari acquirenti)

La controversia

I promissari acquirenti avevano agito chiedendo di accertare la risoluzione del contratto preliminare di vendita di una farmacia per inadempimento della promittente venditrice e la conseguente condanna alla restituzione del doppio della caparra. La convenuta aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per grave inadempimento degli attori, con richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto la riconvenzionale, dichiarando legittimo il recesso della convenuta e la ritenzione della caparra. In appello, gli attori avevano impugnato la decisione, ma la Corte d'appello aveva dichiarato il gravame inammissibile per tardività, ritenendo che una comunicazione via PEC del difensore della controparte, inviata il 31 luglio 2020 e contenente la sentenza di primo grado insieme a una richiesta di bonario pagamento delle spese, integrasse notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta nullità della sentenza d'appello e violazione delle norme sulla notificazione e sul termine breve, sostenendo che quella PEC non era una vera notificazione della sentenza, mancandone i requisiti formali e soprattutto l'univoca finalità di provocare l'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la comunicazione via PEC inviata dal difensore della parte vittoriosa in primo grado non fosse una notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., poiché il messaggio aveva come oggetto una richiesta di bonario pagamento delle competenze liquidate in sentenza, allegava un pro-forma di fattura e non conteneva indici univoci e chiari della volontà di notificare la sentenza ai fini dell'impugnazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello che aveva dichiarato tardivo l'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate per la pretesa nullità della notificazione e della sentenza d'appello.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate; attiene alla notificazione della sentenza.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre solo da una notificazione valida e univoca della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    La notificazione della sentenza deve essere tale da manifestare chiaramente la volontà di provocare l'impugnazione e far decorrere il termine breve.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma la Corte esclude che una semplice trasmissione della sentenza con richiesta di pagamento possa integrare notificazione.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    Richiamato tra le norme sulle notificazioni telematiche eseguite dall'avvocato.

  • artt. 22 e 49 legge professionale

    Richiamati nel motivo di ricorso in combinato disposto con le norme sulla notificazione telematica.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in riferimento ai doveri processuali delle parti e dei difensori.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione come nullità della sentenza per violazione delle norme processuali.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato nel motivo come parametro di certezza del diritto, ma non costituisce la ratio decidendi autonoma.

  • L. 53/1994, art. 11

    La nullità della notificazione eseguita dall'avvocato per inosservanza delle disposizioni precedenti non opera per mere irregolarità innocue; tuttavia, nel caso concreto, mancava un atto notificatorio chiaro e univoco.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non va valutata atomisticamente sulla base della sola presenza di alcuni elementi formali, ma deve essere interpretata nel suo complesso alla luce della sua funzione di provocare l'esercizio del diritto di impugnazione.
  • Per far decorrere il termine breve ex art. 326 c.p.c. l'atto deve contenere requisiti formali minimi, univoci e chiari, tali da rendere percepibile al destinatario non solo il contenuto della decisione, ma anche l'intenzione del notificante di sollecitarne la valutazione tecnica ai fini dell'impugnazione.
  • Una mera trasmissione della sentenza via PEC, inserita in un messaggio che abbia finalità diverse, come la richiesta di pagamento delle spese o l'invio di un pro-forma di fattura, non integra di per sé notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve.
  • Le irregolarità formali della notificazione telematica possono essere irrilevanti se l'atto, nel suo complesso, raggiunge lo scopo; tuttavia tale principio presuppone pur sempre che l'atto sia oggettivamente riconoscibile come notificazione della sentenza, cosa che difettava nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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