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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36241/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva: (1) violazione del principio del ne bis in idem e vizio di motivazione, sostenendo che una sentenza assolutoria nei confronti di un terzo (Fiorillo) dimostrerebbe la sostanziale coincidenza dei 'locali' e la copertura temporale dei fatti fino al 21/03/2011; la difesa affermava inoltre che la sentenza assolutoria costituiva fatto nuovo; (2) violazione della disciplina cautelare (anche alla luce della legge n.47/2015) per non avere adeguatamente considerato il tempo trascorso e la 'risalenza' degli elementi sintomatici della partecipazione associativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul ne bis in idem: i giudici di merito hanno correttamente constatato che i procedimenti riguardano segmenti temporali diversi (partecipazione fino al 21/03/2011 nel precedente procedimento vs partecipazione dalla fondazione del locale di Piscopio con condotta perdurante nel presente procedimento) e hanno motivato sulla persistenza della condotta e sul diverso ruolo attribuito al ricorrente. Quanto alla questione del tempo trascorso, la Corte ha precisato che il 'tempo silente' tra i fatti e l'applicazione della misura rileva in particolare in sede di prima applicazione della cautela; nella fase di revoca/sostituzione la valutazione sul tempo intercorso antecedente all'applicazione è preclusa, potendo rilevare solo il periodo successivo all'applicazione della misura. La corte ha inoltre richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui lo stato detentivo non esclude di per sé la perdurante partecipazione associativa. Per effetto del rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto associativo di tipo mafioso contestato; la sentenza e i giudici di merito hanno valutato la persistenza della partecipazione associativa e il ruolo assunto dal ricorrente nel nuovo 'locale'.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'appello contro le ordinanze del riesame; il Tribunale di Catanzaro ha pronunciato sul gravame ex art.310 confermando il rigetto.

  • artt. 125, 192, 273, 299, 546, 649 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa in relazione a vizio di motivazione, mezzi di prova, fatti sopravvenuti e rimedi processuali; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze e ha richiamato i limiti del riesame dei medesimi elementi e la nozione di fatto sopravvenuto.

  • legge n. 47 del 2015

    Richiamata dalla difesa in relazione alla disciplina cautelare; la Corte ha valutato la questione richiamando la giurisprudenza sulla rilevanza del tempo e delle esigenze cautelari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    in particolare comma 1, lett. c)

    Requisito dell'attualità del pericolo per la misura cautelare; la Corte ha precisato che la valutazione del tempo trascorso è centrale in sede di prima applicazione della misura.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti quali dissociazione, trasferimento, collaborazione, ecc.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Fatti sopravvenuti ai fini della revoca/sostituzione della misura: la Corte ha spiegato che, nella fase di revoca, rilevano soltanto gli eventi intervenuti dopo l'applicazione della misura e non il mero arco temporale precedente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la liquidazione delle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem opera solo se le controversie riguardano gli stessi fatti e lo stesso arco temporale; cambiamenti di segmento temporale contestato possono escluderne l'applicazione.
  • In sede di revoca o modifica di una misura cautelare, il giudice non può riaprire la valutazione del tempo intercorso antecedente all'applicazione della misura come se fosse una prima applicazione: rilevano, ai fini di fatto sopravvenuto, solo gli eventi successivi all'applicazione o all'esecuzione della misura.
  • Lo stato detentivo non è di per sé prova della cessazione del vincolo associativo; la permanenza della partecipazione può essere desunta da altri elementi indiziari e da dichiarazioni di collaboratori o risultanze istruttorie.
  • Per i reati associativi (art. 416-bis) vige una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: per superarla occorrono elementi concreti e oggettivi (recesso, collaborazione, trasferimento, evidenze di dissociazione).
  • Perché una nuova circostanza possa valere a superare una pronuncia preventiva del riesame occorre che si tratti di fatto realmente sopravvenuto o di elemento effettivamente non considerato e nuovo, non della mera riproposizione di elementi già valutati.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione, non è ammessa una rivalutazione globale e sommaria degli elementi di fatto già oggetto di motivazione in primo grado e nel riesame; i frammenti indiziari che mirano a rinnovare il giudizio di merito sono inammissibili ove non si specifichino nuovi profili decisivi.

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