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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25138/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente reiterativo dei motivi di appello già esaminati e respinti dalla Corte territoriale, senza una critica argomentata della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per il reato di cui all'art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta). La difesa ha riproposto in sede di legittimità le medesime questioni già dedotte in appello, insistendo sull'asserita insussistenza dell'elemento materiale della dissimulazione dello stato di insolvenza e, più in generale, sulla mancanza degli elementi costitutivi del reato. La Corte di appello aveva già affrontato e respinto tali doglianze con motivazione ritenuta immune da contraddittorietà e manifesta illogicità. In cassazione, il ricorrente non ha articolato censure specifiche tipiche del giudizio di legittimità, limitandosi a reiterare le contestazioni di merito senza un confronto critico effettivo con la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato contestato; il giudizio di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare che le doglianze difensive sono state già disattese in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza reale sviluppo critico, i motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti dal giudice di merito.
  • La specificità del ricorso di legittimità richiede un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; non basta lamentare in modo generico una carenza o illogicità motivazionale.
  • La reiterazione pedissequa di censure già esaminate e disattese integra motivi solo apparenti, perché non assolve alla funzione propria dell'impugnazione in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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