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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6234 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA operata dalla società sui canoni corrisposti ai Comuni concedenti. Secondo il Fisco, i Comuni avrebbero agito in veste di pubbliche autorità e, pertanto, sarebbero stati estranei al campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto soggettivo. Di conseguenza, l'IVA sui canoni non sarebbe stata dovuta né detraibile. L'Agenzia sosteneva inoltre che l'attività di concessione della distribuzione del gas e dell'utilizzo degli impianti avesse natura pubblicistica e non commerciale, anche considerando i poteri di vigilanza, controllo, riscatto e adeguamento tariffario previsti nei rapporti concessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. Ha stabilito che i rapporti tra Comuni e concessionaria erano di natura contrattuale e paritetica, fondati su obbligazioni reciproche e sul pagamento di canoni corrispettivi, non su provvedimenti autoritativi unilaterali. La distribuzione del gas costituisce in ogni caso attività commerciale rilevante ai fini IVA, anche quando esercitata da enti pubblici. La società concessionaria era quindi soggetto passivo IVA, i Comuni dovevano assoggettare a IVA i canoni percepiti, la società era tenuta a corrispondere l'imposta in rivalsa e aveva diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.800 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, articoli 1 e 3

    Sono rilevanti ai fini IVA le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa, comprese quelle rese verso corrispettivo in forza di obbligazioni di fare o permettere. Il contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas rientra in tale nozione.

  • D.P.R. n. 633/1972, articolo 4

    La società concessionaria, essendo organizzata in forma di S.p.A. e svolgendo autonomamente un'attività economica, è soggetto passivo IVA. Il comma 5 considera in ogni caso commerciali, anche se svolte da enti pubblici, le attività di erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore.

  • D.P.R. n. 633/1972, articoli 17, 18 e 19

    La sentenza individua tre rapporti distinti: i Comuni sono soggetti passivi IVA sui canoni riscossi; la concessionaria deve pagare l'imposta in rivalsa; la concessionaria può detrarre l'IVA assolta, purché relativa a operazioni imponibili.

  • Sesta direttiva IVA, articolo 4, paragrafo 5, e direttiva rifusa, articolo 13

    Gli enti pubblici non sono considerati soggetti passivi per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità, salvo il rischio di distorsioni concorrenziali e con l'eccezione delle attività sempre imponibili indicate nell'allegato D.

    L'esclusione degli enti pubblici dall'IVA è una deroga da interpretare restrittivamente. L'erogazione del gas è espressamente inclusa tra le attività che restano imponibili, anche quando esercitate da enti pubblici.

  • Sesta direttiva IVA, allegato D, punto 2

    Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore

    L'attività di erogazione del gas è considerata imponibile ai fini IVA in quanto attività economica espressamente elencata.

  • Direttiva 98/30/CE

    La disciplina europea del mercato del gas mira a garantire apertura, trasparenza e concorrenza. Tale finalità orienta l'interpretazione delle norme IVA, impedendo trattamenti fiscali che possano alterare la parità concorrenziale tra operatori pubblici e privati.

  • Legge n. 164/2000, articolo 14

    La distribuzione del gas è qualificata come servizio pubblico affidato dagli enti locali, ma i rapporti tra enti e gestori sono regolati da contratti di servizio. La qualificazione come servizio pubblico non esclude quindi la natura economica e imponibile delle operazioni.

  • Legge n. 142/1990, articolo 22

    I Comuni possono gestire servizi pubblici in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale. La concessione a un soggetto privato costituisce un rapporto negoziale, non necessariamente esercizio di poteri autoritativi.

  • Codice civile, articolo 1373, comma 2

    Le clausole di riscatto o recesso previste nella concessione possono essere assimilate al recesso unilaterale nei rapporti contrattuali di durata e non dimostrano, da sole, l'esercizio di un potere pubblicistico autoritativo.

Massime di principio

  • La qualificazione di un'attività come servizio pubblico non comporta automaticamente la sua esclusione dall'IVA: occorre verificare se essa sia svolta nell'ambito di un'attività economica verso corrispettivo.
  • Quando un ente pubblico opera mediante un contratto paritetico con un soggetto privato, percependo un canone o altro corrispettivo, il rapporto tende a essere qualificato come commerciale e imponibile, anche se conserva elementi di interesse pubblico.
  • Per stabilire se l'ente agisca come pubblica autorità occorre verificare la fonte e l'esercizio concreto dei poteri: controlli, vigilanza, autorizzazioni, penali, recesso o adeguamenti tariffari previsti dal contratto non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'esercizio di poteri autoritativi.
  • Nel settore della distribuzione del gas, l'attività è normalmente imponibile anche quando è gestita direttamente o indirettamente da enti pubblici, perché rientra tra le attività espressamente considerate commerciali dalla disciplina IVA.
  • Le deroghe all'assoggettamento IVA degli enti pubblici devono essere interpretate restrittivamente, soprattutto quando l'esenzione può determinare distorsioni della concorrenza o svantaggiare operatori privati.
  • In presenza di una concessione onerosa relativa a un servizio economico, l'IVA sui canoni può essere detraibile dal concessionario se il canone è effettivamente dovuto, documentato e collegato a operazioni imponibili.

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