Cassazione Penale, Sentenza n. 34984/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione proposto dal difensore del Cesarini con sei motivi. In sintesi: (1) violazione art. 110 c.p. e carenza di motivazione sul concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta, contestando l'attribuzione della titolarità dei beni e la prova della consapevolezza dello stato di decozione; (2) motivazione apparente e contraddittoria, mancata valutazione delle dichiarazioni a discarico (in particolare di Pannullo) e uso di indizi isolati privi di gravità, nonché mancata spiegazione della diversa sorte processuale rispetto ad altra imputata (Gallo); (3) vizio di motivazione e travisamento della prova; (4) errata applicazione dell'art. 99 c.p. e della recidiva reiterata, con richiesta che il giudice d'appello escludesse d'ufficio la recidiva o la valutasse diversamente. La difesa ha poi depositato memoria integrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi quattro motivi manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità (in particolare perché molte doglianze non erano state sollevate in appello e attengono a fatto-prova, non sindacabile in Cassazione), e ha affermato che il giudice di merito ha fornito motivazione logica e coerente sulla sussistenza del concorso dell'extraneus e sulla responsabilità del Cesarini, valorizzando testimonianze e relazione del curatore. Anche i motivi sulla recidiva sono stati ritenuti infondati: il giudice d'appello non poteva escludere d'ufficio la recidiva non impugnata specificamente, e comunque ha compensato con l'attenuante del danno di speciale tenuità prevalente sulla recidiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 219, comma 3, legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Prevede l'attenuante del danno di speciale tenuità; nella vicenda è stata riconosciuta dalla Corte d'appello e ritenuta prevalente nel bilanciamento sulle aggravanti/recidiva, comportando riduzione della pena.
art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942
Aggravante relativa ai plurimi fatti di bancarotta; la Corte d'appello l'aveva contestata ma ha ritenuto prevalenti le attenuanti in favore di Pinna e ha rideterminato le pene.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Norma che disciplina le pene accessorie in materia fallimentare; la Corte d'appello ha ridotto tali pene accessorie per gli imputati.
Principio del concorso di persone nel reato; il ricorrente contestava l'applicazione al ruolo di 'collaboratore di fatto' ma la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del concorso dell'extraneus quando la condotta è causalmente rilevante e sorretta dalla consapevolezza di agevolare il fallito nel depauperare il patrimonio.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulle forme di motivazione; il ricorrente lamentava illogicità e contraddittorietà ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito logica e coerente.
Riguarda la recidiva e il calcolo della pena; il ricorrente contestava l'applicazione della recidiva reiterata, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito e il mancato potere d'ufficio dell'appello di escluderla se non dedotta specificamente.
artt. 606 e 609, cod. proc. pen.
art. 606 comma 3; art. 609 comma 2
Limitazioni delle questioni che possono essere dedotte in Cassazione: non sono esaminabili censure non sollevate in appello salvo i casi tassativi. La Corte ha dichiarato inammissibili censure nuove o non dedotte in appello.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il controllo in Cassazione del rapporto tra motivazione e decisione (omissione, contraddizione o illogicità decisiva), ma non il riesame dei fatti; la Corte ha applicato tale principio ritenendo che le doglianze chiedessero un nuovo esame della prova.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Definisce i limiti del devolutum all'appello; la Corte ha richiamato che il giudice d'appello non può andare oltre i punti impugnati e quindi non è tenuto a escludere d'ufficio la recidiva non dedotta.
Principio di bilanciamento delle circostanze (pena edittale e partecipazione di circostanze attenuanti/agggravanti); la Corte d'appello ha effettuato un bilanciamento ritenendo prevalente l'attenuante del danno di speciale tenuità.
Prevede le conseguenze per ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: condanna alle spese processuali e possibilità di ordine di pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rinnovare l'esame del merito e dei fatti: in sede di legittimità si valuta solo la coerenza logica e la sufficienza della motivazione, non la valutazione probatoria degli elementi di fatto.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione salvo i casi tassativi (rilevabilità d'ufficio); il ricorso che introduce radicali novità di fatto è spesso inammissibile.
- Il concorso dell'extraneus in reati fallimentari è configurabile quando la condotta del terzo è causalmente rilevante e sorretta dalla consapevolezza di agevolare l'imprenditore nel depauperare il patrimonio: non è necessario che l'atto sia commesso dopo la dichiarazione di fallimento.
- Il giudice d'appello non può escludere d'ufficio la recidiva se la stessa non è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione; però può temperarne gli effetti nel bilanciamento delle circostanze (es.: riconoscimento di attenuanti prevalenti).
- Sentenze conformi di primo e secondo grado (motivazioni che si integrano) rafforzano la tenuta logica della decisione e rendono più difficile il sindacato di legittimità sulla valutazione della prova.
- Ricorsi manifestamente infondati o che introducono profili non dedotti possono comportare condanna al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, sanzione alla Cassa delle ammende.
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