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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34984/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione proposto dal difensore del Cesarini con sei motivi. In sintesi: (1) violazione art. 110 c.p. e carenza di motivazione sul concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta, contestando l'attribuzione della titolarità dei beni e la prova della consapevolezza dello stato di decozione; (2) motivazione apparente e contraddittoria, mancata valutazione delle dichiarazioni a discarico (in particolare di Pannullo) e uso di indizi isolati privi di gravità, nonché mancata spiegazione della diversa sorte processuale rispetto ad altra imputata (Gallo); (3) vizio di motivazione e travisamento della prova; (4) errata applicazione dell'art. 99 c.p. e della recidiva reiterata, con richiesta che il giudice d'appello escludesse d'ufficio la recidiva o la valutasse diversamente. La difesa ha poi depositato memoria integrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi quattro motivi manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità (in particolare perché molte doglianze non erano state sollevate in appello e attengono a fatto-prova, non sindacabile in Cassazione), e ha affermato che il giudice di merito ha fornito motivazione logica e coerente sulla sussistenza del concorso dell'extraneus e sulla responsabilità del Cesarini, valorizzando testimonianze e relazione del curatore. Anche i motivi sulla recidiva sono stati ritenuti infondati: il giudice d'appello non poteva escludere d'ufficio la recidiva non impugnata specificamente, e comunque ha compensato con l'attenuante del danno di speciale tenuità prevalente sulla recidiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    Prevede l'attenuante del danno di speciale tenuità; nella vicenda è stata riconosciuta dalla Corte d'appello e ritenuta prevalente nel bilanciamento sulle aggravanti/recidiva, comportando riduzione della pena.

  • art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942

    Aggravante relativa ai plurimi fatti di bancarotta; la Corte d'appello l'aveva contestata ma ha ritenuto prevalenti le attenuanti in favore di Pinna e ha rideterminato le pene.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Norma che disciplina le pene accessorie in materia fallimentare; la Corte d'appello ha ridotto tali pene accessorie per gli imputati.

  • art. 110 c.p.

    Principio del concorso di persone nel reato; il ricorrente contestava l'applicazione al ruolo di 'collaboratore di fatto' ma la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del concorso dell'extraneus quando la condotta è causalmente rilevante e sorretta dalla consapevolezza di agevolare il fallito nel depauperare il patrimonio.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulle forme di motivazione; il ricorrente lamentava illogicità e contraddittorietà ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito logica e coerente.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Riguarda la recidiva e il calcolo della pena; il ricorrente contestava l'applicazione della recidiva reiterata, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito e il mancato potere d'ufficio dell'appello di escluderla se non dedotta specificamente.

  • artt. 606 e 609, cod. proc. pen.

    art. 606 comma 3; art. 609 comma 2

    Limitazioni delle questioni che possono essere dedotte in Cassazione: non sono esaminabili censure non sollevate in appello salvo i casi tassativi. La Corte ha dichiarato inammissibili censure nuove o non dedotte in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente il controllo in Cassazione del rapporto tra motivazione e decisione (omissione, contraddizione o illogicità decisiva), ma non il riesame dei fatti; la Corte ha applicato tale principio ritenendo che le doglianze chiedessero un nuovo esame della prova.

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Definisce i limiti del devolutum all'appello; la Corte ha richiamato che il giudice d'appello non può andare oltre i punti impugnati e quindi non è tenuto a escludere d'ufficio la recidiva non dedotta.

  • art. 69 c.p.

    Principio di bilanciamento delle circostanze (pena edittale e partecipazione di circostanze attenuanti/agggravanti); la Corte d'appello ha effettuato un bilanciamento ritenendo prevalente l'attenuante del danno di speciale tenuità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: condanna alle spese processuali e possibilità di ordine di pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rinnovare l'esame del merito e dei fatti: in sede di legittimità si valuta solo la coerenza logica e la sufficienza della motivazione, non la valutazione probatoria degli elementi di fatto.
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione salvo i casi tassativi (rilevabilità d'ufficio); il ricorso che introduce radicali novità di fatto è spesso inammissibile.
  • Il concorso dell'extraneus in reati fallimentari è configurabile quando la condotta del terzo è causalmente rilevante e sorretta dalla consapevolezza di agevolare l'imprenditore nel depauperare il patrimonio: non è necessario che l'atto sia commesso dopo la dichiarazione di fallimento.
  • Il giudice d'appello non può escludere d'ufficio la recidiva se la stessa non è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione; però può temperarne gli effetti nel bilanciamento delle circostanze (es.: riconoscimento di attenuanti prevalenti).
  • Sentenze conformi di primo e secondo grado (motivazioni che si integrano) rafforzano la tenuta logica della decisione e rendono più difficile il sindacato di legittimità sulla valutazione della prova.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che introducono profili non dedotti possono comportare condanna al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, sanzione alla Cassa delle ammende.

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