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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09338/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui una società aveva convenuto l'altra chiedendo l'accertamento dell'insussistenza di crediti e il risarcimento dei danni, mentre la convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di un proprio credito e aveva chiamato in causa un terzo. In primo grado il Tribunale aveva annullato per dolo le cessioni di credito effettuate nell'ambito di un contratto di factoring e aveva condannato la convenuta al risarcimento del danno, rigettando la riconvenzionale. In appello, dopo il fallimento della società appellante, era intervenuta/costituita la ricorrente, che si qualificava come vedova ed erede del soggetto che era stato legale rappresentante e liquidatore della società originaria, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile il suo intervento e l'aveva condannata alle spese. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 347, 166 e 167 c.p.c., sostenendo di essersi costituita tempestivamente e ritualmente a seguito di riassunzione del giudizio; 2) violazione degli artt. 105, 106, 107, 344 e 110 c.p.c., sostenendo di non aver proposto un intervento autonomo ma di essersi costituita quale destinataria della riassunzione; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., contestando la condanna alle spese per asserita insussistenza di soccombenza e mancanza di attività difensiva nei suoi confronti; 4) violazione dell'art. 81 c.p.c., assumendo che, se il liquidatore non aveva soggettività giuridica autonoma, lo stesso doveva valere per la moglie quale erede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente, pur contestando la qualificazione data dalla Corte d'appello, in sostanza mirasse a sottrarsi alla condanna alle spese, ma che la censura non fosse fondata. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva qualificato come inammissibile un intervento adesivo della ricorrente privo di allegazione di un titolo, anche successorio, e comunque tardivo; ha inoltre rilevato che non risultava accertato che il soggetto deceduto fosse socio unico della società, e che in ogni caso, anche se ciò fosse stato provato, la ricorrente avrebbe comunque dovuto essere condannata alle spese poiché aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado e quindi era soccombente rispetto all'appello. È stata altresì disposta la statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di difese degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme processuali e sostanziali.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato per contestare la disciplina della prosecuzione/riassunzione del giudizio di appello dopo il fallimento di una parte.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 347 e 167 c.p.c. per sostenere la tempestività della costituzione della ricorrente dopo la riassunzione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la costituzione sarebbe avvenuta nei termini processuali corretti.

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato per negare che la ricorrente avesse svolto un intervento autonomo.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della dedotta inesistenza di un intervento autonomo.

  • art. 107 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della dedotta inesistenza di un intervento autonomo.

  • art. 344 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della disciplina dell'intervento in appello.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la prosecuzione del processo nei confronti del successore della parte.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato dalla Corte d'appello per porre le spese a carico della ricorrente, ritenuta almeno parzialmente soccombente.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato per contestare la legittimazione della ricorrente a stare in giudizio in assenza di soggettività giuridica autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in collegamento con l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi interviene o si costituisce in un giudizio di impugnazione dopo il decesso della parte originaria deve allegare e, se necessario, provare un titolo idoneo alla partecipazione processuale; la mera qualità di coniuge non basta a fondare la legittimazione.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza anche quando la parte abbia spiegato una difesa meramente adesiva o abbia chiesto la conferma della decisione di primo grado: in tal caso resta soccombente rispetto all'impugnazione.
  • In cassazione la censura sulla qualificazione processuale della partecipazione di una parte può essere superata se la decisione impugnata è comunque corretta nel dispositivo per una ragione giuridica autonoma; la Corte può quindi mantenere il regolamento delle spese mediante correzione motivazionale.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancata costituzione degli intimati non impedisce la decisione sul ricorso né esclude, ove ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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