Cassazione Civile, Ordinanza n. 33754/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto della Corte d'appello che aveva liquidato al difensore i compensi professionali per l'attività svolta in favore di due parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sia nel giudizio di appello sia nel successivo giudizio di cassazione. Successivamente la stessa Corte d'appello ha revocato parzialmente la liquidazione, ritenendo che i compensi relativi al giudizio di appello fossero già stati liquidati con un precedente decreto e dovessero quindi essere esclusi, limitando il pagamento ai soli compensi per il giudizio di cassazione. Il difensore ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 sostenendo che il giudice non potesse esercitare un potere di autotutela non previsto dalla legge e che il decreto di liquidazione, avendo natura decisoria, non fosse revocabile o modificabile d'ufficio. La Corte d'appello, in sede di reclamo, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto di revoca parziale, compensando però integralmente le spese del procedimento. Il ricorso per cassazione censura soltanto questa statuizione sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., perché la Corte d'appello avrebbe indebitamente compensato le spese in assenza dei presupposti legali, invece di applicare il principio della soccombenza; il ricorrente sostiene inoltre che porre definitivamente le spese a carico della parte vittoriosa comprimerebbe il diritto di azione e difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alle spese. Ha richiamato il principio, già affermato in sede penale e civile, secondo cui il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che propone opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; di conseguenza, la regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione segue le regole ordinarie degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla soccombenza. Ha inoltre ribadito che, anche quando il difensore si difenda personalmente, ciò non fa venir meno il diritto alla liquidazione delle spese e non giustifica una compensazione fuori dai casi tassativi consentiti dall'art. 92 c.p.c. Per questo il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'opposizione al decreto di pagamento dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è il rimedio utilizzato per contestare la liquidazione.
Richiamato insieme all'art. 170 come base normativa del procedimento di opposizione relativo al pagamento dei compensi.
Le eventuali procedure connesse non escludono la legittimazione autonoma del difensore che agisce per il proprio diritto patrimoniale.
Le spese seguono il principio della soccombenza anche nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei ristretti casi tassativi previsti dalla norma, non potendo essere disposta liberamente.
La difesa personale dell'avvocato non incide sulla natura professionale dell'attività svolta né esclude il diritto alla liquidazione delle spese.
art. 24 Cost.
È evocato a sostegno della necessità che la regolazione delle spese non comprima il diritto di azione e di difesa.
Richiamato per il quadro normativo restrittivo della compensazione delle spese.
Corte cost. n. 77/2018
Richiamata come fonte che ha delimitato ulteriormente i casi di compensazione delle spese.
Massime di principio
- Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che impugna o contesta il decreto di liquidazione dei propri compensi agisce per un diritto soggettivo patrimoniale proprio, con autonoma legittimazione processuale.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, la regolazione delle spese segue la disciplina generale degli artt. 91 e 92 c.p.c., sicché il principio ordinario è quello della soccombenza.
- La compensazione delle spese è possibile solo nei casi tassativi previsti dall'art. 92 c.p.c.; non è consentita sulla base di ragioni generiche o della sola natura della controversia.
- La circostanza che l'avvocato si difenda personalmente non elimina il diritto alla liquidazione delle spese di lite, né costituisce di per sé una ragione idonea a compensarle.
- Il decreto di liquidazione dei compensi, una volta emesso, non può essere incisorio di autotutela in assenza di base normativa, se ciò comporti una modifica del contenuto economico già stabilito; la disciplina applicabile va verificata nel quadro del procedimento di opposizione previsto dal d.P.R. 115/2002.
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