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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34164/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per errore di fatto il diniego di riqualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; sostiene che le cessioni contestate furono di entità modesta (circa 0,3-0,5 g per cessione, corrispettivi di 30-50 euro), avvenute in un arco temporale ristretto e senza mezzi organizzativi, per cui la Corte di cassazione avrebbe erroneamente valorizzato quantitativi rilevanti e un ruolo di fornitore stabile.

La decisione

Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile. Il Collegio ritiene che la censura non denunzi un errore di percezione materiale ma un errore di valutazione giuridico-probatoria non sanabile con l'art. 625-bis cod. proc. pen.; la sentenza di merito e la valutazione della Corte di cassazione che hanno fondato il diniego di riqualificazione su molteplici episodi e sul ruolo del ricorrente sono ritenute valutazioni non travisabili con il rimedio straordinario. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Limita il ricorso straordinario all'errore di fatto di percezione materiale delle pronunce di legittimità; non è applicabile per contestare valutazioni o travisamenti del fatto che implicano giudizi di merito.

  • art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che qualifica la cessione di stupefacenti; richiamata come base normativa per le imputazioni di cessione di cocaina; la Corte ha confermato l'accertamento di responsabilità per plurime cessioni.

  • art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede una diversa qualificazione per determinate forme di cessione (es. professionalità, voluminosa attività); la Corte ha ritenuto che, alla luce delle molteplici cessioni e del ruolo del ricorrente come fornitore di riferimento, non ricorressero i presupposti per la riqualificazione difensiva.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis è ammissibile solo per errori di percezione materiale delle decisioni di legittimità; non può sostituirsi alle impugnazioni ordinarie per contestare valutazioni e ragionamenti giuridico-probatori.
  • La dimostrazione di singole cessioni di modesta entità non è necessariamente sufficiente a ottenere la riqualificazione se il giudice, sulla base della totalità delle prove, accerta numerosi episodi e un ruolo stabile nel mercato locale.
  • L'assoluzione dal reato associativo non impedisce che sussistano plurime cessioni contestate e valutate come elemento ostativo alla riqualificazione; occorre valutare il contenuto motivazionale della sentenza di merito per capire le ragioni dell'assoluzione.
  • Per ottenere un riesame efficace mediante il rimedio straordinario, il ricorrente deve provare un errore percettivo evidente e non una diversa interpretazione o valutazione delle emergenze probatorie.
  • In situazioni analoghe, la strategia difensiva deve puntare a documentare in modo chiaro e documentalmente riferibile la modesta entità, la temporaneità e l'assenza di strumenti organizzativi, nonché l'erroneità manifesta di riferimenti fattuali utilizzati dai giudici di legittimità.

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