Sentenza del 08/02/2021 n. 1202 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Diniego all'istanza di disapplicazione Impugnabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del provvedimento di diniego (07/08/2013) relativo all'istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive per "società di comodo" presentata ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis della legge 724/1994 e dell'art. 37-bis, comma 8 del d.P.R. 600/73 per l'anno d'imposta 2012. La Società deduceva che il mancato conseguimento dei ricavi derivava da circostanze oggettive e da impedimenti legali al godimento degli aiuti della "misura 221" (attesa riapertura/proroga dei termini), e quindi non sussisteva il presupposto per applicare la disciplina antielusiva. L'Agenzia eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità (art. 19 d.lgs. 546/92) e nel merito sosteneva che gli eventi dipendevano da scelte imprenditoriali autonome (acquisto dopo la chiusura delle fasi del bando, vendite/affitti a parenti, costruzioni effettuate dalla società), non da circostanze oggettive esterne ed estranee alla volontà dell'imprenditore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del provvedimento di diniego (confermando la giurisprudenza consolidata sull'ammissibilità), ma ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate sul merito: ha annullato la sentenza di primo grado nella parte sostanziale e ha confermato il diniego della disapplicazione perché non risultano rispettati i termini e i presupposti di cui all'art. 30 l. 724/1994. Il Collegio ha ritenuto che la speranza di una futura riapertura o proroga dei termini per fruire degli aiuti costituisce una libera scelta imprenditoriale e non una circostanza oggettiva esterna idonea a giustificare l'esonero dall'applicazione della normativa antielusiva. Inoltre il Collegio ha considerato rilevanti elementi fattuali successivi (cessioni e affitti a soggetti legati alla famiglia del rappresentante) che l'Ufficio aveva portato in appello. La società è stata condannata al pagamento delle spese di questo grado di giudizio (€2.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
legge 724/1994, art. 30, comma 4-bis
La disposizione consente la disapplicazione della disciplina delle "società di comodo" solo se il mancato conseguimento dei risultati è dovuto a circostanze obiettive, esterne ed estranee alla volontà dell'imprenditore; la Corte territoriale ha ritenuto che la mera attesa di una riapertura/proroga dei termini per fruire di aiuti non rientra in tali circostanze.
d.P.R. 600/1973, art. 37-bis, comma 8
Richiamato in combinato disposto con l'art. 30 L. 724/1994 per la disciplina delle società di comodo; interpretato congruentemente con l'art. 30 nel senso che l'esonero richiede cause oggettive, esterne e non imputabili alla libera scelta imprenditoriale.
Eccepito dall'Amministrazione come causa di inammissibilità del ricorso; il Collegio ha comunque ritenuto ammissibile l'impugnazione del provvedimento di diniego, conformandosi a giurisprudenza consolidata sull'ammissibilità di tali provvedimenti.
Massime di principio
- Il provvedimento di diniego dell'istanza di disapplicazione delle norme "società di comodo" è impugnabile davanti alla commissione tributaria; l'eccezione di inammissibilità non è automatica.
- Per ottenere la disapplicazione delle norme antielusive ex art. 30 L. 724/1994 (e art. 37-bis DPR 600/73) il contribuente deve provare che il mancato rendimento o lo scostamento dai presupposti deriva da circostanze obiettive, esterne ed estranee alla sua volontà; l'affidamento a una possibile riapertura o proroga di termini per beneficiare di aiuti non costituisce, di per sé, tale circostanza oggettiva.
- Operazioni concluse dopo i termini di un beneficio (acquisti, investimenti) e le vicende post-acquisto (cessioni, affitti a parti correlate, costruzioni attribuite alla società) sono elementi che l'Ufficio può far valere e il giudice può valutare nel merito, purché rispettato il principio del contraddittorio.
- Le scelte imprenditoriali che implicano una speranza o una aspettativa di eventi futuri non prevedibili non esonerano dalle regole antielusive se l'evento atteso rimane una mera possibilità dipendente dalla volontà dell'imprenditore.
- Una decisione favorevole in primo grado può essere ribaltata in appello se emergono elementi di fatto (o valutazioni diverse della loro rilevanza) che dimostrano l'assenza dei presupposti per la disapplicazione.
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