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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3387/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale del 21 luglio 2009, relativa agli esercizi 2006, 2007 e 2008, l’Agenzia delle Entrate emetteva per il 2006 un avviso Irap nei confronti della società operativa e un avviso Ires nei confronti di quest’ultima e della società controllante, nell’ambito del consolidato fiscale nazionale. Le società impugnavano gli avvisi; la Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi e la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, riuniti gli appelli dell’Ufficio, li respingeva, confermando l’annullamento della pretesa tributaria. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo, denunciava violazione dell’art. 99 TUIR, sostenendo che l’IVA relativa agli indumenti forniti gratuitamente ai dipendenti e obbligatoriamente indossati durante il servizio fosse indeducibile, poiché la cessione gratuita rientrava tra le operazioni imponibili e l’imposta avrebbe potuto essere addebitata in rivalsa. Con il secondo, contestava la deduzione pluriennale delle spese sostenute per l’apertura di nuovi punti vendita, ritenendo che la durata da considerare dovesse includere anche il periodo di rinnovo dei contratti di locazione e non arrestarsi alla prima scadenza contrattuale.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la fornitura di indumenti da lavoro da indossare durante il servizio, in quanto strumentale all’esecuzione degli obblighi del datore di lavoro e assimilabile alla messa a disposizione di strumenti di lavoro, non costituisca una cessione gratuita imponibile né una prestazione di servizi; non è quindi configurabile una rivalsa verso i dipendenti e non opera la preclusione alla deduzione prevista dall’art. 99 TUIR. Quanto al secondo, ha confermato che la ripartizione pluriennale dei costi deve fondarsi su criteri specifici commisurati alla durata dell’utilità del bene; se il piano è commisurato alla durata contrattuale della locazione, va considerata la prima scadenza e non anche il periodo di rinnovo, sicché non era legittima la ripresa a tassazione fondata sulla pretesa inclusione del rinnovo automatico. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere alle società controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.300,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 99 TUIR

    In altri termini, la causa perseguita in concreto da tale prestazione la caratterizza con connotati suoi propri e diversi dalla cessione gratuita (traguardata, nei suoi diversi confini, al paragrafo n. 5), realizzando una messa a disposizione dei dipendenti di strumenti da lavoro, in relazione alle quali è di fatto impossibile la rivalsa nei confronti del personale.

    La preclusione alla deduzione dell’imposta prevista dall’art. 99 TUIR presuppone che l’imposta sia suscettibile di rivalsa. La fornitura obbligatoria di indumenti da lavoro ai dipendenti, qualificata come messa a disposizione di strumenti di lavoro e non come cessione gratuita, rende di fatto impossibile la rivalsa e non ricade nella preclusione.

  • art. 74, comma 3, TUIR

    Questa Corte ha affermato, in tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, che la deducibilità delle spese relative a più esercizi è subordinata, ai sensi del t.u.i.r., art. 74, comma 3, all’indicazione degli specifici criteri cui commisurare la durata dell’utilità del bene, al fine di stabilirne la quota di costo imputabile a ciascun esercizio; detta disposizione, invero, a differenza del t.u.i.r., art. 67, comma 2, non prevede alcuna tipizzazione dei criteri di esposizione di tali componenti negativi del reddito, con la conseguenza che la ripartizione pluriennale non può aver luogo semplicemente applicando i criteri legali stabiliti per gli ammortamenti

    La deduzione pluriennale delle spese richiede l’indicazione di criteri specifici collegati alla durata dell’utilità del bene; non è sufficiente applicare automaticamente i criteri legali previsti per gli ammortamenti.

  • art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.

    Con particolare riferimento alle spese per la manutenzione e le riparazioni nonchè ad opere e migliorie e in particolare per il rifacimento di impianti elettrici ed idraulici degli immobili condotti in locazione, questa Corte ha precisato che i costi di natura straordinaria sopportati al riguardo dal conduttore in vista della relativa utilità pluriennale ai sensi dell’art. 2426 c.c., comma 1, n. 5, possono (previo consenso del collegio sindacale, ove esistente) essere iscritti nell’attivo, anzichè essere imputati in conto economico come componenti negativi del reddito di esercizio in cui sono sostenuti ove la società ritenga, in base ad una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica, di capitalizzarli in vista di un successivo ammortamento pluriennale anzichè far gravare i costi interamente sull’esercizio in cui sono stati sostenuti

    I costi straordinari sostenuti dal conduttore per opere e migliorie su immobili locati, se destinati a produrre utilità pluriennale, possono essere capitalizzati e ammortizzati nel tempo secondo una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica, nel rispetto delle condizioni richiamate dalla decisione.

Massime di principio

  • La fornitura obbligatoria ai dipendenti di indumenti da indossare durante il servizio, quando costituisce uno strumento necessario all’attività lavorativa e adempimento di obblighi del datore di lavoro, non integra una cessione gratuita imponibile ai fini IVA; non essendo praticabile la rivalsa verso i dipendenti, l’IVA relativa non è indeducibile ai sensi dell’art. 99 TUIR.
  • La deduzione in più esercizi di costi che producono utilità pluriennale richiede l’indicazione di criteri specifici commisurati alla durata dell’utilità del bene; la ripartizione non può fondarsi sulla mera applicazione dei criteri legali di ammortamento.
  • Quando il piano di ammortamento di spese per opere o migliorie in un immobile locato è commisurato alla durata contrattuale della locazione, ai fini della durata dell’utilità rileva la prima scadenza contrattuale e non il periodo successivo di rinnovo.

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