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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5874/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sensale era stato condannato per truffa telematica per avere offerto in vendita cuffie wireless a €107, ricevendo il pagamento senza inviare il bene. In cassazione il difensore ha impugnato per: (i) nullità del decreto di citazione per mancata indicazione delle avvertenze previste dall'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (norme emergenziali COVID) che avrebbe leso le prerogative difensive; (ii) vizio di motivazione e insufficienza del compendio probatorio sulla sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo della truffa (si sollevava che la carta su cui furono versati i soldi poteva essere stata utilizzata da altri); (iii) vizio di motivazione nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante l'imputato fosse incensurato al momento della prima sentenza.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sulla nullità per omissione dell'art. 23-bis la Corte rileva che la mancata indicazione non comporta nullità dell'atto processuale (carattere tassativo della patologia e principio di legge richiamato). Sul merito probatorio la Corte conferma che il giudice di merito ha valutato adeguatamente gli elementi: l'invio tramite WhatsApp delle generalità, del codice fiscale e del numero di carta per il versamento e i numerosi messaggi rassicurativi sono sintomatici degli "artifici e raggiri" e dell'elemento soggettivo. Sulla sospensione condizionale la Corte ritiene congrua la motivazione della negativa, avendo rilevato l'utilizzo di numerose carte Postepay e la predisposizione di strumenti idonei alla reiterazione del reato. Conseguentemente, per l'inammissibilità del ricorso il giudice della Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Norma emergenziale sulle modalità di svolgimento del processo durante l'emergenza COVID-19; la mancata indicazione nel decreto di citazione per l'appello non determina automaticamente nullità dell'atto secondo la Corte, salvo la sussistenza di una patologia processuale tassativa che provochi pregiudizio.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 (conv. l. 25 febbraio 2022 n. 15)

    Norma che proroga o collega la disciplina emergenziale citata; richiamata per spiegare il quadro normativo di riferimento, senza però dar luogo a nullità del decreto per omissione formale.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Disposizione che autorizza lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata nella celebrazione del procedimento in Cassazione.

  • art. 5 codice penale

    Principio generale richiamato dalla Corte: l'ignoranza della norma non rileva; applicato per affermare l'irrilevanza della mancata conoscenza della norma emergenziale da parte del ricorrente/ difensore.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di truffa; la Corte ha ritenuto sussistenti gli "artifici e raggiri" e l'elemento soggettivo sulla base delle comunicazioni e dei comportamenti dell'imputato.

  • art. 163 e ss. cod. pen.

    Norme richiamate con riferimento ai presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la presenza di molteplici carte prepagate e la predisposizione alla reiterazione escludessero il beneficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata indicazione di avvertenze collegabili a norme emergenziali (es. art. 23-bis d.l. 137/2020) nel decreto di citazione non comporta automaticamente la nullità del provvedimento: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare una patologia processuale tassativa e il concreto pregiudizio alle garanzie difensive.
  • In reati telematici di truffa, la valutazione della sussistenza degli "artifici e raggiri" e dell'elemento soggettivo può fondarsi su comunicazioni elettroniche (es. messaggi WhatsApp), sull'invio di generalità e dati per il pagamento e su messaggi rassicurativi che inducono la vittima a consegnare denaro.
  • La mera possibilità teorica che una carta sia stata utilizzata da terzi non è sufficiente a escludere la responsabilità quando il quadro fattuale colleghi direttamente l'imputato all'operazione (invio dati, istruzioni per il versamento, comportamenti confidenziali verso la vittima).
  • La condizione di incensuratezza non garantisce automaticamente la concessione dei benefici premiali (es. sospensione condizionale della pena): rilevano anche le modalità della condotta e l'esistenza di strumenti che denotino una predisposizione alla reiterazione del reato (più carte prepagate, sistemi organizzativi, ecc.).
  • In sede di cassazione, i motivi che riproducono censure di merito già decise in primo e secondo grado sono spesso inammissibili se non vengono specificamente confrontati con la motivazione fornita dalla corte territoriale.

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