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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33343/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte della controricorrente, rilevando la sussistenza dei requisiti dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese non sono state oggetto di pronuncia perché le parti ne avevano concordato l'integrale compensazione. È stato inoltre ritenuto inapplicabile il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per cassazione una sentenza della Corte d'appello di Milano affidandosi a sei motivi, ma dopo la fissazione dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta, alla quale la controparte ha prestato rituale accettazione. In precedenza, su istanza congiunta delle parti, il procedimento era già stato rinviato a nuovo ruolo per consentire il perfezionamento di un più ampio accordo transattivo coinvolgente anche i soci persone fisiche di entrambe le società.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se debitamente sottoscritta e accettata dalla controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La disposizione sul contributo unificato aggiuntivo è stata ritenuta inapplicabile nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamata quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente formulata e accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo, senza necessità di una decisione sul merito.
  • Quando le parti concordano la compensazione integrale delle spese in sede di estinzione del giudizio, la Corte può non provvedere sulle spese.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile non si applica quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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