Cassazione Civile, Ordinanza n. 25293/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti da un agente scelto di pubblica sicurezza durante un'operazione di tutela dell'ordine pubblico. L'amministrazione competente aveva comunicato, con atto del 24 giugno 2013, che non avrebbe proceduto ad alcuna liquidazione in suo favore a titolo risarcitorio. Il giudice amministrativo di appello aveva poi dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado per mancata tempestiva impugnazione di tale atto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo eccesso di potere giurisdizionale. Nel frattempo, però, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha accolto la parte rescindente di un parallelo ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza, con successiva declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario nella fase rescissoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che l'accoglimento del ricorso per revocazione, pendente contro la medesima sentenza oggetto del ricorso per cassazione, aveva determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di esito derivante da un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
avverso la stessa sentenza
la pendenza e poi l'accoglimento della revocazione contro la medesima sentenza fanno venir meno l'interesse a coltivare il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il doppio del contributo unificato non va posto a carico della parte quando l'esito decisorio dipende da un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'accoglimento del ricorso per revocazione proposto avverso la stessa sentenza impugnata in cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cassazione e quindi la sua inammissibilità.
- L'interesse a impugnare deve permanere fino al momento della decisione; se viene meno per effetto di una successiva pronuncia che incide sulla sentenza impugnata, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
- Quando l'esito processuale discende da un evento sopravvenuto rispetto alla proposizione dell'impugnazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- La compensazione integrale delle spese è giustificata dall'esito del giudizio e dalla sopravvenienza che ha reso inutile la decisione nel merito.
Come è indicizzato
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