Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31973/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 15 ottobre 2025, con la quale erano state ritenute responsabili del reato contestato ai sensi degli artt. 81, 110 e 493-ter c.p. Il primo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che fondava il giudizio di responsabilità sull'identificazione della ricorrente. Il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, ma mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione della sua congruità. La Corte ha osservato che la pena era stata determinata in modo proporzionato e senza uno scostamento eccessivo dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo generico il primo motivo per mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e non consentito il secondo motivo, diretto a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena in assenza di arbitrarietà o manifesta illogicità. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata tra quelle in base alle quali è stato contestato il reato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata tra quelle in base alle quali è stato contestato il reato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.

  • art. 493-ter c.p.

    Norma relativa al reato oggetto del giudizio di responsabilità; la Corte non ne esamina nel merito gli elementi costitutivi.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La Corte considera inammissibile la censura di vizio motivazionale quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata o mira a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La mancanza di correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione al solo fine di ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non risulti arbitraria né fondata su un ragionamento manifestamente illogico.
  • La determinazione della pena è immune da censure di legittimità quando risulti proporzionata e non presenti uno scostamento eccessivo dal minimo edittale, in assenza di specifiche illogicità o arbitrarietà.

Come è indicizzato

MaterieContinuazioneConcorso di personePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.