Cassazione Penale, Sentenza n. 21646/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Brescia, in giudizio abbreviato, aveva dichiarato Conti colpevole di furto (capo A) e di evasione dagli arresti domiciliari (capo B), riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva reiterata spesifica infraquinquennale e irrogando la pena. Il Procuratore Generale ha impugnato in cassazione deducendo errata interpretazione e applicazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. (e correlati vizi motivazionali), in particolare contestando il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, co. 4 c.p.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale. Quanto al capo A (furto), nei fatti è intervenuta remissione di querela e, alla luce del D.Lgs. n.150/2022 (che ha previsto la procedibilità a querela per il furto salvo specifiche eccezioni), il reato è estinto: la sentenza è annullata senza rinvio per quel capo. Quanto al capo B (evasione), la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione esclusivamente per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dovendosi eliminare la pena riferita al furto ormai estinto e riformulare la quantificazione della pena per l'evasione tenendo conto che il Tribunale aveva erroneamente fatto prevalere le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (in contrasto con l'art. 69, 4° comma). La Corte ha inoltre chiarito l'ammissibilità del ricorso per cassazione del P.M. avverso sentenze di condanna nel rito abbreviato quando si deducano vizi di diritto nella determinazione della pena.
Norme richiamate
Disciplina il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti; il 4° comma (nella formulazione successiva alla legge n.251/2005) vieta che le circostanze attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, imponendo dunque che la recidiva abbia peso prevalente nella determinazione della pena.
Prevede la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e la relativa incidenza sul trattamento sanzionatorio; costituisce aggravante che, secondo art. 69, non può essere superata dalla prevalenza delle attenuanti generiche.
Norma che punisce il delitto di furto; con il D.Lgs. n.150/2022 la procedibilità per il furto è stata resa, di regola, a querela della persona offesa (salvo eccezioni), pertanto la remissione di querela estingue il reato quando non ricorrono le condizioni per la procedibilità d'ufficio.
Ha modificato la procedibilità del delitto di furto rendendolo, in generale, procedibile a querela della persona offesa; perciò la remissione di querela intervenuta nelle fasi successive determina l'estinzione del reato di furto se non sussistono le condizioni di procedibilità d'ufficio.
Regola la sentenza nel giudizio abbreviato; la sentenza di condanna resa in abbreviato è oggetto di particolari limiti di impugnazione, ma il P.M. può proporre ricorso per cassazione per vizio di diritto nella determinazione della pena.
art. 443 cod. proc. pen. co. terzo
Stabilisce che il P.M. non può proporre appello contro le sentenze di condanna salvo che la sentenza modifichi il titolo del reato; tale disciplina spiega perché il rimedio del P.M. contro la sentenza abbreviata è la cassazione per vizi di diritto nella determinazione della pena.
Norma richiamata dalla giurisprudenza in tema di impugnabilità delle sentenze abbreviate; la novella richiede che, in molti casi, il rimedio disponibile al P.M. sia il ricorso per cassazione.
Indica i motivi di ricorso per cassazione per il pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che il P.M. poteva legittimamente dedurre i vizi di cui all'art. 606 (violazione di legge e vizio della determinazione della pena).
Principi per la determinazione della pena; la Corte ha disposto la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, che dovrà tener conto dell'estinzione del reato di furto e della corretta applicazione di aggravanti/attenuanti.
Massime di principio
- Se, durante il processo, interviene remissione di querela per un reato che è procedibile a querela (o la norma è stata modificata in tal senso), il reato si estingue e la relativa condanna va annullata senza rinvio.
- La recidiva reiterata specifica (art. 99, co. 4 c.p.) costituisce un'aggravante che, ai sensi dell'art. 69, comma 4 c.p., non può essere superata dalla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; il giudice deve quindi darne efficace rilievo nella quantificazione della pena.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di condanna pronunciate nel rito abbreviato quando deduce vizi di diritto nella determinazione della pena, anche se l'appello ordinario del P.M. è generalmente precluso.
- Quando una delle imputazioni viene estinta successivamente alla sentenza, il giudice chiamato a rideterminare la pena per i reati residui deve escludere la pena riferita al reato estinto e ricalcolare il trattamento sanzionatorio complessivo secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
- In caso di errore di diritto nella valutazione del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (es. ingiustificata prevalenza delle attenuanti sulla recidiva), la Cassazione può annullare la sentenza con rinvio per la sola riformulazione del trattamento sanzionatorio.
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