Cassazione Penale, Sentenza n. 44371/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in relazione ai capi B13, B14 e B15 (reati "fine" in materia di stupefacenti), pur avendola riconosciuta con riferimento all'addebito associativo ex art. 74 TU Stup. Il ricorrente deduce che sussisteva una "connessione qualificata" tra i vari addebiti e che gli elementi probatori alla base delle ordinanze (in particolare le chat SkyECC acquisite tramite O.I.E.) erano materialmente gli stessi e dunque anterioremente desumibili dagli atti, con conseguente diritto alla retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; contesta inoltre la mancata e insufficiente motivazione del Tribunale e richiama una pronuncia analoga favorevole ad un coindagato (Ballone).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Reggio Calabria perché rivaluti, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, i presupposti per la retrodatazione anche rispetto ai capi B13, B14 e B15, rilevando carenze motivazionali sull'esame della "desumibilità" dagli atti del compendio indiziario comune. È stata disposta l'adozione dei provvedimenti di cancelleria previsti e il rinvio per nuovo esame (competenza ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen., comma 3
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di contestazione a catena; la Corte distingue tre ipotesi (stessa ordinanza o diversi procedimenti con connessione qualificata o assenza di connessione) e precisa i diversi criteri operativi, con particolare attenzione al requisito della "desumibilità" dagli atti
art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (TU Stup.)
Norma sul concorso di persone nell'ambito del reato di stupefacenti; la retrodatazione è stata riconosciuta dal Tribunale con riferimento all'addebito associativo fondato su tale norma
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (TU Stup.)
Norma che disciplina il traffico di stupefacenti; citata quale riferimento sostanziale per i "reati fine" contestati
Richiamato in relazione alla rinnovazione della misura cautelare disposta dal G.i.p. di Reggio Calabria (procedura di rinnovazione della misura)
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Indica la competenza del giudice del rinvio; richiamato per disporre il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Sentenza Corte Costituzionale n. 408/2005
Corte Costituzionale n. 408/2005
Ha ampliato il campo di applicazione dell'art. 297 anche a talune ipotesi di procedimenti distinti; utilizzata dalla Corte per delimitare i casi in cui la retrodatazione può operare
Massime di principio
- Quando sono emesse più ordinanze cautelari in ordine a fatti collegati si devono distinguere tre casi: (i) ordinanze nello stesso procedimento (retrodatazione automatica); (ii) ordinanze in procedimenti diversi ma con "connessione qualificata" (retrodatazione solo per i fatti desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio del primo procedimento); (iii) assenza di connessione o connessione non qualificata (ulteriori condizioni per la retrodatazione se procedimenti davanti alla stessa autorità e separazione dovuta a scelta del P.M.).
- La nozione di "desumibilità" dagli atti richiede che il materiale documentale o dichiarativo disponibile alla data della prima ordinanza fosse tale da permettere al P.M. un meditato apprezzamento prognostico sulla gravità e concludenza degli indizi, non la semplice conoscibilità storica dei fatti.
- La presenza di un compendio indiziario comune (es. chat acquisite tramite O.I.E.) fra uffici in sede di diverse richieste cautelari rafforza l'argomento della desumibilità e della connessione qualificata, imponendo al giudice una motivazione precisa se la retrodatazione viene esclusa.
- La carenza di motivazione sulla sussistenza della connessione qualificata o sulla desumibilità costituisce vizio rilevante, idoneo a giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- L'interesse dell'indagato alla scarcerazione non va automaticamente escluso se permangono altre misure in relazione a capi diversi: l'interesse sussiste anche se la scarcerazione riguarderebbe solo alcuni addebiti, soprattutto se i procedimenti sono separati.
- Decisioni analoghe su posizioni di coindagati (precedenti della stessa Corte) sono elementi che il giudice deve considerare nella motivazione per assicurare uniformità e coerenza nell'applicazione dei criteri di retrodatazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44308/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44309/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44310/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44311/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44314/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44319/2024 del 04/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →