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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44371/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in relazione ai capi B13, B14 e B15 (reati "fine" in materia di stupefacenti), pur avendola riconosciuta con riferimento all'addebito associativo ex art. 74 TU Stup. Il ricorrente deduce che sussisteva una "connessione qualificata" tra i vari addebiti e che gli elementi probatori alla base delle ordinanze (in particolare le chat SkyECC acquisite tramite O.I.E.) erano materialmente gli stessi e dunque anterioremente desumibili dagli atti, con conseguente diritto alla retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; contesta inoltre la mancata e insufficiente motivazione del Tribunale e richiama una pronuncia analoga favorevole ad un coindagato (Ballone).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Reggio Calabria perché rivaluti, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, i presupposti per la retrodatazione anche rispetto ai capi B13, B14 e B15, rilevando carenze motivazionali sull'esame della "desumibilità" dagli atti del compendio indiziario comune. È stata disposta l'adozione dei provvedimenti di cancelleria previsti e il rinvio per nuovo esame (competenza ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen., comma 3

    Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di contestazione a catena; la Corte distingue tre ipotesi (stessa ordinanza o diversi procedimenti con connessione qualificata o assenza di connessione) e precisa i diversi criteri operativi, con particolare attenzione al requisito della "desumibilità" dagli atti

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (TU Stup.)

    Norma sul concorso di persone nell'ambito del reato di stupefacenti; la retrodatazione è stata riconosciuta dal Tribunale con riferimento all'addebito associativo fondato su tale norma

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (TU Stup.)

    Norma che disciplina il traffico di stupefacenti; citata quale riferimento sostanziale per i "reati fine" contestati

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla rinnovazione della misura cautelare disposta dal G.i.p. di Reggio Calabria (procedura di rinnovazione della misura)

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice del rinvio; richiamato per disporre il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 408/2005

    Corte Costituzionale n. 408/2005

    Ha ampliato il campo di applicazione dell'art. 297 anche a talune ipotesi di procedimenti distinti; utilizzata dalla Corte per delimitare i casi in cui la retrodatazione può operare

Massime di principio

  • Quando sono emesse più ordinanze cautelari in ordine a fatti collegati si devono distinguere tre casi: (i) ordinanze nello stesso procedimento (retrodatazione automatica); (ii) ordinanze in procedimenti diversi ma con "connessione qualificata" (retrodatazione solo per i fatti desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio del primo procedimento); (iii) assenza di connessione o connessione non qualificata (ulteriori condizioni per la retrodatazione se procedimenti davanti alla stessa autorità e separazione dovuta a scelta del P.M.).
  • La nozione di "desumibilità" dagli atti richiede che il materiale documentale o dichiarativo disponibile alla data della prima ordinanza fosse tale da permettere al P.M. un meditato apprezzamento prognostico sulla gravità e concludenza degli indizi, non la semplice conoscibilità storica dei fatti.
  • La presenza di un compendio indiziario comune (es. chat acquisite tramite O.I.E.) fra uffici in sede di diverse richieste cautelari rafforza l'argomento della desumibilità e della connessione qualificata, imponendo al giudice una motivazione precisa se la retrodatazione viene esclusa.
  • La carenza di motivazione sulla sussistenza della connessione qualificata o sulla desumibilità costituisce vizio rilevante, idoneo a giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • L'interesse dell'indagato alla scarcerazione non va automaticamente escluso se permangono altre misure in relazione a capi diversi: l'interesse sussiste anche se la scarcerazione riguarderebbe solo alcuni addebiti, soprattutto se i procedimenti sono separati.
  • Decisioni analoghe su posizioni di coindagati (precedenti della stessa Corte) sono elementi che il giudice deve considerare nella motivazione per assicurare uniformità e coerenza nell'applicazione dei criteri di retrodatazione.

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