Cassazione Penale, Sentenza n. 26625/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza d'appello con tre motivi: (1) erronea applicazione di norme processuali (art.157 c.p. in relazione all'art.192, comma 2 c.p.p.) e motivazione illogica riguardo ai lavori di manutenzione straordinaria dello stadio, sostenendo che gli atti dimostravano urgenza e lavori diversi che escludevano violazione del codice degli appalti (art.125, n.8, d.lgs.163/2006); (2) censura dell'errata applicazione dell'art.323 c.p. e carenza motivazionale rispetto ai lavori nel giardino comunale (casetta in legno e giochi), sostenendo che si trattava di opere non omogenee, svolte in annualità diverse e in luoghi non contigui, quindi non frazionabili artificiosamente; (3) doglianza sul mancato riconoscimento dell'elemento soggettivo doloso dell'abuso d'ufficio, deducendo che l'agente mirava all'interesse pubblico e che non sussisteva la rappresentazione e volontà dell'evento di vantaggio ingiusto per sé o per altri.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur astenendosi dal rinnovare la valutazione integrale di fatto, la Corte ha affermato che la fattispecie di abuso d'ufficio richiede, oltre alla violazione di legge, un vantaggio patrimoniale "ingiusto" sostanziale e il dolo. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che: (a) per i lavori del 2012 allo stadio, l'assegnazione di lavori aggiuntivi alla stessa ditta era giustificata da esigenze sopravvenute e di urgenza e poteva corrispondere a una scelta amministrativa razionale, non traducendosi in un vantaggio ingiusto; l'assoluzione nel merito avrebbe dovuto prevalere sulla prescrizione; (b) per i lavori del 2014 nei giardini comunali non emergeva che l'affidamento, anche se eventualmente in violazione formale del codice degli appalti, abbia prodotto un danno o vantaggio patrimoniale contrario ad un interesse reale della pubblica amministrazione. Di conseguenza la Corte ha escluso l'evento del reato e il dolo necessario per l'abuso d'ufficio, assorbendo il terzo motivo e accogliendo il ricorso.
Norme richiamate
La fattispecie di abuso d'ufficio richiede, oltre alla violazione di legge, la produzione di un vantaggio patrimoniale "ingiusto" e il dolo; il requisito dell'ingiustizia va interpretato sostanzialmente e non come mera coincidenza formale con la violazione normativa.
Citato in relazione al concorso di reati e alla determinazione della pena con riferimento alla continuazione (contestazione originaria), senza rilievo decisivo nella motivazione di accoglimento del ricorso.
Richiamato nel motivo di ricorso in connessione alla valutazione processuale, ma la Corte si è concentrata sui profili sostanziali dell'ingiustizia e del dolo e sulla interpretazione dell'art.323 c.p.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo relativo alla motivazione della Corte d'Appello; la censura riguardava il mancato confronto con documenti probatori rilevanti, ma la Corte suprema ha deciso sul profilo sostanziale dei requisiti dell'abuso d'ufficio.
art. 125, comma 8, d.lgs. n.163/2006
Norma sull'obbligo di procedure di affidamento oltre la soglia dei 40.000 euro; la Corte ha osservato che la mera violazione formale del codice degli appalti non è sufficiente, se non ne deriva un vantaggio patrimoniale ingiusto in contrasto con interessi reali dell'amministrazione.
art. 36 d.lgs. n.50/2016
Indicata come norma che ha poi sostituito l'art.125 d.lgs.163/2006; richiamata a titolo esplicativo sul quadro normativo degli appalti.
Massime di principio
- Per configurare l'abuso d'ufficio (art.323 c.p.) non basta la mera violazione del codice degli appalti: è necessario che dalla violazione derivi un vantaggio patrimoniale "ingiusto" sostanziale, contrario a un interesse reale della pubblica amministrazione.
- Il dolo specifico dell'abuso richiede che l'agente si rappresenti e voglia l'evento del vantaggio ingiusto come conseguenza diretta e primaria della sua condotta; la mera intenzione di perseguire l'interesse pubblico esclude il dolo penalmente rilevante.
- Situazioni di urgenza e la scelta di affidare lavori aggiuntivi alla stessa impresa possono trovare giustificazione amministrativa (ragionevolezza, efficienza esecutiva, possibile risparmio), e dunque non costituiscono automaticamente indice di illecito penale.
- La valutazione dell'ingiustizia del vantaggio deve essere sostanziale e non formale: se l'affidamento non arreca un danno concreto all'amministrazione (oltre a una generica lesione del principio di imparzialità), il fatto può non superare la soglia di offensività penale.
- In processi per presunte violazioni di appalti è fondamentale documentare urgenza, distinzione tra opere eterogenee, ragioni tecniche ed economiche delle scelte di affidamento e l'assenza di un vantaggio patrimoniale ingiusto per difendersi efficacemente.
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