Cassazione Penale, Sentenza n. 28922/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato rispetto alla doglianza sulla maturazione della prescrizione antecedente alla sentenza di appello e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha però confermato la confisca dei coltelli, ritenendola obbligatoria ai sensi dell'art. 6 legge n. 152/1975 salvo ragioni di assoluzione nel merito o appartenenza dell'arma a persona estranea al reato
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato previsto dall'art. 4 legge n. 110/1975. Il ricorso in Cassazione deduceva che il reato si era estinto per prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello
Norme richiamate
La sentenza impugnata accertava la responsabilità penale dell'imputato per il reato disciplinato da questa norma
La Corte ha interpretato questa norma nel senso della obbligatorietà della confisca delle armi (coltelli) quando non sussistano motivi di assoluzione nel merito o appartenza dell'arma a terzi estranei al fatto
Cass. Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017 (Loukili), Rv. 272085-01
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio della confisca obbligatoria in assenza di cause di esclusione o appartenenza dell'arma a terzi
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di una sentenza di appello, la Cassazione può dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio
- L'estinzione del reato per prescrizione estingue la responsabilità penale ma non necessariamente le misure patrimoniali o di confisca disposte nell'ambito del procedimento: alcune confische possono essere obbligatorie e sopravvivere all'estinzione del reato
- Per opporre con successo una doglianza di prescrizione in Cassazione è necessario dimostrare con precisione la data di maturazione della prescrizione rispetto alla data della pronuncia impugnata
- La confisca delle armi è obbligatoria ai sensi dell'art. 6 L.152/1975 salvo che risulti una ragione di assoluzione nel merito o che l'arma appartenga a persona estranea al reato; pertanto, anche se il reato è prescritto, la confisca può rimanere valida
- In situazioni analoghe conviene valutare separatamente gli effetti penali (estinzione per prescrizione) e quelli reali/sanzionatori (confisca, se prevista), perché possono avere percorsi decisionali diversi
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