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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32272/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 04/11/2022 che aveva riformato soltanto il profilo sanzionatorio della condanna per più fatti di bancarotta commessi in concorso nell'ambito delle società Carrozzeria R.A.M. s.r.l. (fallita il 31/07/2014) e GAM Logistica Consorzio di Imprese. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione per mancata risposta della Corte d'Appello ai rilievi sviluppati in appello sulla ricostruzione di un "gruppo societario di fatto" e sulla natura delle operazioni (es. trasferimento proprietà veicoli tramite mini-voltura, utilizzazione reciproca dei beni, e prelievi a titolo di compenso), sostenendo che tali operazioni avrebbero avuto finalità gestionali/integrative e giustificazioni economiche; lamentava altresì che la Corte si fosse limitata a qualificare le condotte come "disordine" e "dissennatezza" senza descriverle e senza valutare la congiuntura di mercato e la congruità dei compensi reclamati come meri rimborsi. (2) vizio di motivazione e di calcolo del trattamento sanzionatorio: contestazione della determinazione della pena base e dell'aumento per continuazione (errore materiale nell'indicazione dell'aumento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sostiene che: (i) la Corte d'Appello ha legittimamente operato richiamo per relationem alla motivazione del primo grado (pagine 14-17) per la descrizione delle condotte, indicando puntualmente le parti richiamate; (ii) la Corte d'Appello ha effettivamente dato risposta ai rilievi difensivi elencati, esaminando e ritenendo non provata l'esistenza del gruppo societario di fatto e la giustificazione delle operazioni contestate; ha qualificato come distrattivi i trasferimenti di beni e i prelievi per circa 140.000 euro, rilevando l'assenza di documentazione che giustificasse la destinazione delle somme e la mancanza di delibera assembleare che legittimasse i compensi; la qualificazione è conforme alla giurisprudenza che considera distrattivi prelievi non adeguatamente motivati o deliberati. (iii) Quanto al motivo relativo al consorzio GAM Logistica, la Corte afferma che parte dell'impugnazione era genericamente formulata e quindi inammissibile, sicché la mancata risposta non costituisce vizio rilevante in cassazione. (iv) Sul piano sanzionatorio, il secondo motivo è infondato: la pena inflitta è prossima al minimo edittale e l'aumento per continuazione, sebbene vi sia un errore materiale nel calcolo (la Corte territoriale indicò sei mesi ma concretamente applicò tre), è comunque adeguatamente motivato con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. (gravità, assenza di iniziative risarcitorie). La Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Richiamata come limite alla enunciazione dei motivi e alla ricostruzione sintetica in cassazione; in pratica il ricorso deve essere formulato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att.

  • art. 133 cod. pen.

    Indicata come criterio direttivo per l'apprezzamento della misura della pena: la Corte richiede un esplicito riferimento ai criteri di cui all'art.133 (gravità, personalità, esigenze di prevenzione, iniziative risarcitorie etc.) quando la pena si discosta dai minimi edittali; nel caso la motivazione è ritenuta adeguata anche per modesti scostamenti.

  • art. 616 cod. pen.

    Norma che legittima la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare la somma di euro 3.000.

  • Cass. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)

    Richiamata quale giurisprudenza che ammette la motivazione per relationem quando il giudice d'appello rinvia in modo preciso alle argomentazioni della sentenza di primo grado evitando ripetizioni inutili.

  • Cass. Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021 (Provvisionato)

    Richiamata per il principio secondo cui il prelievo di somme da parte dell'amministratore a titolo di compenso, in assenza di delibera assembleare e di elementi che ne giustifichino la congruità, integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

  • Cass. Sez. 5, n. 6548 del 11/02/2019 (Villa)

    Richiamata per il principio che grava sull'imputato l'onere di dimostrare la destinazione delle somme prelevate dalle casse sociali.

  • Cass. Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 (Testa)

    Richiamata per il principio secondo cui i motivi di appello formulati in termini generici sono inammissibili e la mancata risposta della corte territoriale a motivi generici non costituisce automaticamente un vizio deducibile in cassazione.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è lecita se il giudice d'appello rinvia in modo preciso e puntuale a parti determinate della motivazione di primo grado; la parte che la contesta deve dimostrare che il richiamo è generico o non pertinente.
  • Il prelievo di somme dall'azienda da parte dell'amministratore, in assenza di delibera assembleare e senza adeguata documentazione che ne dimostri la congruità, può essere qualificato come distrazione integrando la bancarotta fraudolenta patrimoniale; l'onere di prova sulla destinazione delle somme grava sull'imputato.
  • Argomentazioni difensive che si limitano a ricostruzioni generiche (es. crisi di mercato senza specifici riferimenti fattuali e confronti probatori) sono probabilmente inammissibili in appello e non potranno poi fondare un motivo utile in cassazione.
  • Errori materiali di calcolo nella determinazione della pena (es. incongruenze tra quanto detto e il computo finale) possono essere superati se la motivazione sostanziale sui criteri valutativi (art. 133 c.p.) risulta adeguata e congrua.
  • Per contestare in cassazione la mancata o insufficiente motivazione della corte d'appello è necessario individuare punti specifici non considerati: non è sufficiente la sola riproposizione di argomentazioni generiche già ritenute inammissibili o infondate nei gradi precedenti.

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