Cassazione Penale, Sentenza n. 32272/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 04/11/2022 che aveva riformato soltanto il profilo sanzionatorio della condanna per più fatti di bancarotta commessi in concorso nell'ambito delle società Carrozzeria R.A.M. s.r.l. (fallita il 31/07/2014) e GAM Logistica Consorzio di Imprese. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione per mancata risposta della Corte d'Appello ai rilievi sviluppati in appello sulla ricostruzione di un "gruppo societario di fatto" e sulla natura delle operazioni (es. trasferimento proprietà veicoli tramite mini-voltura, utilizzazione reciproca dei beni, e prelievi a titolo di compenso), sostenendo che tali operazioni avrebbero avuto finalità gestionali/integrative e giustificazioni economiche; lamentava altresì che la Corte si fosse limitata a qualificare le condotte come "disordine" e "dissennatezza" senza descriverle e senza valutare la congiuntura di mercato e la congruità dei compensi reclamati come meri rimborsi. (2) vizio di motivazione e di calcolo del trattamento sanzionatorio: contestazione della determinazione della pena base e dell'aumento per continuazione (errore materiale nell'indicazione dell'aumento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sostiene che: (i) la Corte d'Appello ha legittimamente operato richiamo per relationem alla motivazione del primo grado (pagine 14-17) per la descrizione delle condotte, indicando puntualmente le parti richiamate; (ii) la Corte d'Appello ha effettivamente dato risposta ai rilievi difensivi elencati, esaminando e ritenendo non provata l'esistenza del gruppo societario di fatto e la giustificazione delle operazioni contestate; ha qualificato come distrattivi i trasferimenti di beni e i prelievi per circa 140.000 euro, rilevando l'assenza di documentazione che giustificasse la destinazione delle somme e la mancanza di delibera assembleare che legittimasse i compensi; la qualificazione è conforme alla giurisprudenza che considera distrattivi prelievi non adeguatamente motivati o deliberati. (iii) Quanto al motivo relativo al consorzio GAM Logistica, la Corte afferma che parte dell'impugnazione era genericamente formulata e quindi inammissibile, sicché la mancata risposta non costituisce vizio rilevante in cassazione. (iv) Sul piano sanzionatorio, il secondo motivo è infondato: la pena inflitta è prossima al minimo edittale e l'aumento per continuazione, sebbene vi sia un errore materiale nel calcolo (la Corte territoriale indicò sei mesi ma concretamente applicò tre), è comunque adeguatamente motivato con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. (gravità, assenza di iniziative risarcitorie). La Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Richiamata come limite alla enunciazione dei motivi e alla ricostruzione sintetica in cassazione; in pratica il ricorso deve essere formulato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att.
Indicata come criterio direttivo per l'apprezzamento della misura della pena: la Corte richiede un esplicito riferimento ai criteri di cui all'art.133 (gravità, personalità, esigenze di prevenzione, iniziative risarcitorie etc.) quando la pena si discosta dai minimi edittali; nel caso la motivazione è ritenuta adeguata anche per modesti scostamenti.
Norma che legittima la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare la somma di euro 3.000.
Cass. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)
Richiamata quale giurisprudenza che ammette la motivazione per relationem quando il giudice d'appello rinvia in modo preciso alle argomentazioni della sentenza di primo grado evitando ripetizioni inutili.
Cass. Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021 (Provvisionato)
Richiamata per il principio secondo cui il prelievo di somme da parte dell'amministratore a titolo di compenso, in assenza di delibera assembleare e di elementi che ne giustifichino la congruità, integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.
Cass. Sez. 5, n. 6548 del 11/02/2019 (Villa)
Richiamata per il principio che grava sull'imputato l'onere di dimostrare la destinazione delle somme prelevate dalle casse sociali.
Cass. Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 (Testa)
Richiamata per il principio secondo cui i motivi di appello formulati in termini generici sono inammissibili e la mancata risposta della corte territoriale a motivi generici non costituisce automaticamente un vizio deducibile in cassazione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è lecita se il giudice d'appello rinvia in modo preciso e puntuale a parti determinate della motivazione di primo grado; la parte che la contesta deve dimostrare che il richiamo è generico o non pertinente.
- Il prelievo di somme dall'azienda da parte dell'amministratore, in assenza di delibera assembleare e senza adeguata documentazione che ne dimostri la congruità, può essere qualificato come distrazione integrando la bancarotta fraudolenta patrimoniale; l'onere di prova sulla destinazione delle somme grava sull'imputato.
- Argomentazioni difensive che si limitano a ricostruzioni generiche (es. crisi di mercato senza specifici riferimenti fattuali e confronti probatori) sono probabilmente inammissibili in appello e non potranno poi fondare un motivo utile in cassazione.
- Errori materiali di calcolo nella determinazione della pena (es. incongruenze tra quanto detto e il computo finale) possono essere superati se la motivazione sostanziale sui criteri valutativi (art. 133 c.p.) risulta adeguata e congrua.
- Per contestare in cassazione la mancata o insufficiente motivazione della corte d'appello è necessario individuare punti specifici non considerati: non è sufficiente la sola riproposizione di argomentazioni generiche già ritenute inammissibili o infondate nei gradi precedenti.
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