Cassazione Civile, Ordinanza n. 36233/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento d'azienda a una società cessionaria e da un accordo sindacale che prevedeva la riassunzione del personale dell'impresa cedente entro una certa data. Il lavoratore ha chiesto il risarcimento del danno per due periodi: il primo, tra il 1 marzo 2009 e il 22 giugno 2009, per la tardiva riassunzione da parte della cessionaria rispetto al termine pattuito; il secondo, tra il 22 giugno 2009 e il 21 giugno 2011, per essere stato collocato in CIGS in base a una procedura ritenuta illegittima, perché i criteri di scelta non sarebbero stati specificamente comunicati e perché la rotazione sarebbe stata applicata solo ai lavoratori già in CIGS. La società ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) l'accordo di riassunzione sarebbe stato solo programmatico e non vincolante; (2) e (3) i criteri di scelta nella CIGS sarebbero stati specifici anche in base agli accordi successivi del 12 giugno 2009, che avrebbero introdotto un criterio temporale; (4) la rotazione avrebbe riguardato tutti i dipendenti dell'azienda e non solo i lavoratori già in CIGS; (5) il danno sarebbe stato quantificato erroneamente sull'intero periodo di CIGS, anziché in modo diverso e più limitato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo; ha respinto il quinto motivo perché infondato. In particolare ha ritenuto che il primo motivo si limitasse a contrapporre una diversa interpretazione dell'accordo senza denunciare specificamente errori ermeneutici; i motivi sulla CIGS non censurassero davvero una violazione di legge, ma un accertamento di fatto non adeguatamente impugnabile in cassazione, peraltro senza confrontarsi con la ratio decidendi fondata sull'irrilevanza sanante degli accordi successivi del 12 giugno 2009; il quarto motivo fosse privo di interesse, perché la sentenza d'appello era sorretta da una doppia ratio decidendi e l'impugnazione della prima era inammissibile; il quinto motivo fosse infondato poiché, confermata l'illegittimità dell'intera procedura di CIGS, il danno va rapportato alla situazione patrimoniale che il lavoratore avrebbe avuto in assenza della condotta illegittima. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con conferma della decisione di merito.
Norme richiamate
richiamato per qualificare il trasferimento d'azienda e gli effetti sui rapporti di lavoro del personale ceduto
invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nell'interpretazione dell'accordo di riassunzione
invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nell'interpretazione dell'accordo di riassunzione
richiamato come canone ermeneutico; la Corte osserva che il motivo non indica specificamente in che modo tali canoni sarebbero stati violati
richiamato come canone ermeneutico; il motivo è ritenuto inammissibile perché non confronta la ratio interpretativa della sentenza
invocato con riferimento alla procedura di collocazione in CIGS e ai criteri di scelta dei lavoratori
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e degli accordi intervenuti
richiamato dalla ricorrente in relazione alla trattazione della causa e alla gestione del materiale istruttorio
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che l'accertamento in fatto è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, qui non adeguatamente dedotto
invocato nel quinto motivo sulla quantificazione del danno da inadempimento/illecita collocazione in CIGS
invocato nel quinto motivo per contestare il criterio di liquidazione del danno
Cass. 9461/21
citata a sostegno del principio per cui non è ammissibile un motivo che si limiti a proporre una diversa interpretazione del contratto
Cass. 28319/17
citata a sostegno del principio per cui non è ammissibile un motivo che si limiti a proporre una diversa interpretazione del contratto
Cass. 12372/06
citata a sostegno del principio secondo cui, in presenza di doppia ratio decidendi e mancata impugnazione di una di esse, il motivo è inammissibile per difetto di interesse
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare l'interpretazione di un accordo limitandosi a proporre una lettura alternativa del testo negoziale; occorre indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati o in che modo la motivazione sarebbe illogica o insufficiente.
- La deduzione di un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede la precisa indicazione del fatto decisivo omesso, della sua discussione tra le parti e della sua effettiva decisività; non basta contestare l'accertamento di merito sollecitando una nuova valutazione del materiale fattuale.
- Se la decisione impugnata è sorretta da una doppia ratio decidendi, il motivo che investe una sola delle due ragioni è inammissibile per difetto di interesse quando l'altra ratio, non validamente censurata, è sufficiente da sola a reggere il decisum.
- Una volta accertata l'illegittimità dell'intera procedura che ha determinato la perdita della retribuzione o la collocazione in CIGS, il risarcimento va parametrato alla situazione patrimoniale che il lavoratore avrebbe avuto in assenza dell'illegittimità, senza riduzioni fondate su criteri non pertinenti al danno subito.
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