Cassazione Penale, Sentenza n. 37880/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 20/10/2020 che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo la pena per il reato di furto aggravato. Il ricorrente deduce due motivi: (1) inosservanza ed errata applicazione di legge in relazione all'art. 625 n.7 c.p. e all'art. 61 n.5 c.p., contestando il riconoscimento dell'aggravante per "minorata difesa" (sostiene che i distributori automatici avevano videosorveglianza autonoma e si trovavano in ambito universitario/urbano quindi non sussisterebbe collegamento funzionale con un pubblico ufficio né riduzione effettiva della difesa); (2) mancanza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure fossero già esaminate e giudicate manifestamente infondate dalla corte territoriale, la quale aveva motivatamente riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. sulla base della giurisprudenza consolidata e delle circostanze concrete (tra cui il tempo notturno e le condizioni in cui fu commesso il furto). Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego fondata sui numerosi precedenti penali e sulla pericolosità dell'imputato; la valutazione discrezionale del giudice non è sindacabile in cassazione. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (per inammissibilità dovuta a profili di colpa) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Riconosciuta come aggravante del furto quando la condotta si svolge in circostanze di tempo, luogo o persona che hanno determinato una minorata difesa della vittima; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante alla luce delle condizioni concrete (es. tempo notturno e contesto operativo) anche se l'oggetto sottratto era un distributore automatico.
Si riferisce alle circostanze aggravanti concorrenti; il ricorrente contestava l'applicazione ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle aggravanti connesse alla ridotta possibilità di difesa.
Norma che dispone l'applicazione delle spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 conv. legge 18/12/2020 n.176
Predisposizione procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento orale delle parti, con conclusioni scritte.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. si applica quando le circostanze concrete (tempo, luogo, persona) hanno inciso sulla possibilità di difesa; la presenza di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante se, nel complesso, la difesa è stata in concreto ostacolata.
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che solleva questioni già esaminate e ritenute manifestamente infondate dalla corte territoriale; inammissibilità per manifesta infondatezza comporta spesso condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nel ricorso.
- Il diniego delle attenuanti generiche richiede una motivazione focalizzata sugli elementi ritenuti decisivi (es. precedenti penali, personalità dell'imputato); non è necessario che il giudice discuta ogni elemento favorevole, purché spieghi le ragioni della valutazione negativa.
- In sede di valutazione delle aggravanti e attenuanti il giudice ha ampio margine discrezionale: le contestazioni in cassazione che riguardano valutazioni di merito o apprezzamenti di fatto sono difficilmente accolte se la motivazione della corte territoriale è congrua e logica.
- Quando si impugna una decisione sostenendo assenza di collegamento funzionale tra il bene sottratto e un pubblico ufficio, è necessario dimostrare concretamente che le condizioni non hanno ridotto la difesa; argomentazioni meramente teoriche o generiche raramente bastano in cassazione.
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