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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37880/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 20/10/2020 che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo la pena per il reato di furto aggravato. Il ricorrente deduce due motivi: (1) inosservanza ed errata applicazione di legge in relazione all'art. 625 n.7 c.p. e all'art. 61 n.5 c.p., contestando il riconoscimento dell'aggravante per "minorata difesa" (sostiene che i distributori automatici avevano videosorveglianza autonoma e si trovavano in ambito universitario/urbano quindi non sussisterebbe collegamento funzionale con un pubblico ufficio né riduzione effettiva della difesa); (2) mancanza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure fossero già esaminate e giudicate manifestamente infondate dalla corte territoriale, la quale aveva motivatamente riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. sulla base della giurisprudenza consolidata e delle circostanze concrete (tra cui il tempo notturno e le condizioni in cui fu commesso il furto). Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego fondata sui numerosi precedenti penali e sulla pericolosità dell'imputato; la valutazione discrezionale del giudice non è sindacabile in cassazione. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (per inammissibilità dovuta a profili di colpa) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Riconosciuta come aggravante del furto quando la condotta si svolge in circostanze di tempo, luogo o persona che hanno determinato una minorata difesa della vittima; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante alla luce delle condizioni concrete (es. tempo notturno e contesto operativo) anche se l'oggetto sottratto era un distributore automatico.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Si riferisce alle circostanze aggravanti concorrenti; il ricorrente contestava l'applicazione ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle aggravanti connesse alla ridotta possibilità di difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'applicazione delle spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 conv. legge 18/12/2020 n.176

    Predisposizione procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento orale delle parti, con conclusioni scritte.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. si applica quando le circostanze concrete (tempo, luogo, persona) hanno inciso sulla possibilità di difesa; la presenza di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante se, nel complesso, la difesa è stata in concreto ostacolata.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che solleva questioni già esaminate e ritenute manifestamente infondate dalla corte territoriale; inammissibilità per manifesta infondatezza comporta spesso condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nel ricorso.
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede una motivazione focalizzata sugli elementi ritenuti decisivi (es. precedenti penali, personalità dell'imputato); non è necessario che il giudice discuta ogni elemento favorevole, purché spieghi le ragioni della valutazione negativa.
  • In sede di valutazione delle aggravanti e attenuanti il giudice ha ampio margine discrezionale: le contestazioni in cassazione che riguardano valutazioni di merito o apprezzamenti di fatto sono difficilmente accolte se la motivazione della corte territoriale è congrua e logica.
  • Quando si impugna una decisione sostenendo assenza di collegamento funzionale tra il bene sottratto e un pubblico ufficio, è necessario dimostrare concretamente che le condizioni non hanno ridotto la difesa; argomentazioni meramente teoriche o generiche raramente bastano in cassazione.

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