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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15572/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario rinviato dalla Corte di cassazione al giudice di merito. La contribuente, quale parte soccombente nei precedenti gradi, doveva riassumere il giudizio di rinvio entro sei mesi dalla pubblicazione della precedente sentenza di cassazione. Il 13 aprile 2021, ultimo giorno utile, la difesa della società inviava una PEC priva di allegati, nel cui corpo era trascritta una relata di notificazione che faceva riferimento a un ricorso in riassunzione, ma senza allegare il ricorso stesso né gli altri atti richiamati. Solo il giorno successivo venivano trasmessi gli allegati, compreso il ricorso in riassunzione. La Corte di giustizia tributaria del Veneto aveva ritenuto sufficiente la PEC del 13 aprile 2021 a manifestare tempestivamente la volontà di riassumere il giudizio e, nel merito, aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 76 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che una PEC priva del ricorso in riassunzione non può valere come valida notificazione dell’atto di riassunzione né come tempestiva manifestazione della volontà di proseguire il processo. La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, poi assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il ricorso incidentale della contribuente. Ha ritenuto che la PEC del 13 aprile 2021, essendo priva del ricorso in riassunzione e contenendo solo una relata di notificazione, non integrasse una valida notifica dell’atto di riassunzione entro il termine perentorio di sei mesi. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso in riassunzione della società e l’estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art. 63, comma 2, d.lgs. 546/1992. Ha inoltre condannato la contribuente alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 546/1992

    termine perentorio di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte

    Nel giudizio di rinvio tributario il ricorso in riassunzione deve essere notificato a tutte le parti entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione; il mancato rispetto del termine determina l’inammissibilità della riassunzione e l’estinzione del processo.

  • art. 76 d.lgs. 546/1992

    Richiamato congiuntamente all’art. 63 come disposizione violata in relazione alla validità della notificazione dell’atto di riassunzione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento della censura in cassazione per nullità della decisione impugnata.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Utilizzato per la cassazione senza rinvio, una volta accertata l’inammissibilità della riassunzione e l’estinzione del processo.

  • art. 63, comma 2, d.lgs. 546/1992

    L’estinzione dell’intero processo consegue alla mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992

    Nel contenzioso tributario, in caso di vittoria dell’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari o dipendenti, le spese sono liquidate con riduzione del 20% dei compensi previsti per gli avvocati.

  • artt. 125 disp. att. c.p.c. e 392, 394 e 414 c.p.c.

    Richiamati per ribadire che l’atto di riassunzione è atto idoneo a riproporre la domanda senza necessità di specifiche conclusioni sul petitum, ma ciò presuppone che l’atto sia effettivamente notificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, l’atto di riassunzione deve essere effettivamente notificato entro il termine perentorio previsto dalla legge; non basta un invio telematico che contenga soltanto una relata di notificazione o un riferimento all’atto se il ricorso in riassunzione non è allegato.
  • La volontà di proseguire il giudizio si desume dall’atto di riassunzione in sé, non da un mero documento accessorio o descrittivo quale la relata di notificazione, che ha solo funzione certificativa delle attività compiute dal notificante.
  • L’inoltro successivo degli allegati oltre il termine di riassunzione non sana la mancata notificazione tempestiva dell’atto principale.
  • Quando la riassunzione del giudizio di rinvio è omessa o intempestiva, il ricorso in riassunzione è inammissibile e il processo si estingue.
  • L’atto di riassunzione, pur non richiedendo formule sacramentali sulla riproposizione del petitum, deve comunque essere presente e portato a conoscenza della controparte nelle forme e nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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