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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19462/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia riguarda l’indennità di occupazione legittima relativa a una porzione di terreno occupata nell’ambito dei lavori per la realizzazione di un’arteria stradale. Il proprietario originario aveva sottoscritto un verbale di concordamento bonario e atto di quietanza con cui accettava una somma a titolo di indennità di espropriazione e dichiarava di rinunciare a ogni azione giudiziaria e ulteriore pretesa attinente all’espropriazione e all’occupazione del bene. La corte territoriale aveva ritenuto che tale rinuncia fosse omnicomprensiva e includesse anche l’indennità di occupazione legittima, respingendo quindi la domanda. Gli eredi hanno ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle regole ermeneutiche contrattuali, perché la rinuncia non poteva estendersi oltre il significato letterale e la comune intenzione delle parti non era stata adeguatamente indagata; 2) violazione delle norme sulla transazione, sostenendo che l’accordo non avesse natura transattiva per difetto di reciproche concessioni e perché la materia era regolata dalla legge; 3) violazione della disciplina sull’espropriazione, perché l’accettazione anticipata dell’indennità di esproprio maggiorata non faceva perdere il diritto all’indennità di occupazione legittima prima del decreto di esproprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto erronea l’interpretazione della corte d’appello dell’atto di concordamento bonario, poiché la rinuncia ivi contenuta, riferita alla sola indennità di espropriazione e alle pretese correlate alla perdita della disponibilità del bene, non si estendeva all’indennità di occupazione legittima, che costituisce una voce autonoma e non assorbibile nell’indennità di espropriazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti e non arrestarsi al solo significato letterale delle espressioni utilizzate.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, secondo il senso complessivo dell’atto.

  • art. 1364 c.c.

    La rinuncia o previsione di contenuto generale non può essere estesa oltre i casi espressamente considerati quando non emerga una volontà inequivoca in tal senso.

  • art. 1965 c.c.

    La transazione richiede reciproche concessioni e un’effettiva res litigiosa; la mera definizione di una pretesa prevista dalla legge non basta di per sé a qualificarla come transazione.

  • art. 1966 c.c.

    La validità della transazione presuppone la disponibilità del diritto controverso nei limiti consentiti dalla legge.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L’onere di deposito dei documenti può essere assolto anche mediante produzione del fascicolo di parte o richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, se i documenti sono specificamente indicati.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    È necessaria la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità.

  • art. 50 L. 2359/1865

    L’accettazione dell’indennità di espropriazione non comporta, di per sé, la perdita del diritto all’indennità di occupazione legittima.

  • art. 42 Cost.

    L’occupazione temporanea dà luogo a un autonomo indennizzo per la compressione del diritto del proprietario.

Massime di principio

  • In presenza di un accordo di concordamento bonario relativo alla sola indennità di espropriazione, la rinuncia a ogni ulteriore azione giudiziaria non si estende automaticamente all’indennità di occupazione legittima, se non risulta una volontà espressa e inequivoca delle parti in tal senso.
  • L’indennità di occupazione legittima costituisce una posta autonoma, distinta dall’indennità di espropriazione, e non può essere assorbita nella sola definizione anticipata della procedura ablativa.
  • La rinuncia contenuta in un atto transattivo o di quietanza non può essere interpretata in modo da coprire situazioni future, autonome e non ancora determinate o determinabili, salvo un chiaro dato normativo o negoziale.
  • L’interpretazione del contratto richiede una lettura complessiva delle clausole e della comune intenzione delle parti, non potendosi valorizzare in via esclusiva il dato letterale quando esso non sia risolutivo.
  • L’accettazione anticipata dell’indennità di espropriazione, anche se maggiorata, non determina ex se la perdita del diritto all’indennità dovuta per l’occupazione temporanea del bene prima del decreto ablatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneProprietà
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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