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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33388/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto penalmente responsabile, con sentenza del Tribunale, del reato di rapina aggravata, contestato in forma continuata e con l'aggravante dell'avere approfittato di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. La Corte di appello, decidendo su concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva confermato l'affermazione di responsabilità e rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza del fatto-reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che, mediante il concordato processuale, fossero state rinunciate le questioni relative alla responsabilità e alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; tali questioni non potevano essere unilateralmente riproposte con il ricorso per cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha affermato che il concordato in appello impedisce la riproposizione in cassazione delle questioni rinunciate, comprese quelle relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Sono stati ritenuti ammissibili, in astratto, soltanto i motivi riguardanti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo, profili che non risultavano dedotti nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'adesione al concordato comporta la rinuncia alle questioni comprese nell'accordo, che non possono essere unilateralmente riproposte mediante ricorso per cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio conseguente a concordato in appello non sono riproponibili doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, quando esse rientrino tra le questioni rinunciate.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    I motivi di violazione di legge e vizio di motivazione non possono essere utilizzati per riproporre questioni rinunciate con il concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso secondo la procedura prevista dalla disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Richiamato quale base della contestazione della continuazione.

  • art. 628, commi 1 e 3, c.p.

    Richiamato quale fattispecie di rapina aggravata contestata.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Richiamato quale aggravante relativa all'approfittamento di circostanze ostacolanti la pubblica o privata difesa.

Massime di principio

  • L'imputato che abbia aderito a un concordato in appello non può abbandonarlo unilateralmente riproponendo in cassazione questioni comprese tra quelle rinunciate con l'accordo.
  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili i motivi concernenti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.
  • Sono inammissibili, in particolare, le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi sulla determinazione della pena che non si siano tradotti nell'illegalità della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieRapinaRiti alternativiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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