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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35318/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi ritenuti dovuti su tre voci: somme corrisposte a giornalisti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, somme spese per mettere a disposizione di un direttore un appartamento a Napoli e premi pagati per polizze assicurative contro infortuni non professionali. La società ha opposto il decreto e, soccombendo in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione della disciplina contributiva sostenendo che le somme corrisposte ai giornalisti avessero natura di incentivo all'esodo, irrilevante il fatto che l'accordo fosse stato formalizzato dopo la cessazione del rapporto; (2) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, per avere la Corte d'appello qualificato l'accordo come transazione anziché come incentivo all'esodo, senza considerare testo, contesto e deposizioni; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza non avrebbe chiarito se le somme, anche se non incentivi all'esodo, derivassero comunque dalla cessazione del rapporto e quindi fossero escluse dalla base contributiva; (4) vizio motivazionale sulla contribuzione relativa all'appartamento, assumendo che l'immobile fosse destinato anche a foresteria per altri giornalisti e solo occasionalmente usato dal direttore; (5) violazione della contrattazione collettiva per i premi assicurativi, sostenendo che le polizze rispondessero a un interesse proprio dell'azienda e non dovessero entrare nella retribuzione imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, miravano in realtà a ottenere una nuova interpretazione dell'accordo e una rivalutazione del merito, in presenza di una doppia conforme di merito e di un accertamento sulla volontà negoziale riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per anomalie motivazionali radicali. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché volto a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie sull'uso dell'appartamento, già valutate in modo coerente dai giudici di merito. È stata ritenuta infine inammissibile la quinta censura, poiché generica: la società si è limitata a richiamare il contratto collettivo senza dimostrare di avere introdotto e provato nei gradi di merito il nesso tra le polizze e gli obblighi contrattuali che avrebbero escluso l'imponibilità contributiva. Alla soccombente sono state inoltre poste a carico le spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314

    richiamato dalla ricorrente come base della tesi di esclusione contributiva per le somme collegate alla cessazione del rapporto; la Corte non ne accoglie l'applicazione al caso concreto, perché manca la dimostrazione dei presupposti dell'esenzione

  • art. 4 d.l. 30 maggio 1988, n. 173, conv. in l. 26 luglio 1988, n. 291

    invocato dalla ricorrente per sostenere la non imponibilità di somme legate alla risoluzione del rapporto; la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a sovvertire l'accertamento di merito

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico contrattuale; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni legali o di anomalie motivazionali

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico; la Corte evidenzia che la sentenza di merito ha compiuto un'interpretazione complessiva delle pattuizioni, non censurabile in cassazione con una diversa lettura plausibile

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale per i motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge, ma la Corte osserva che le doglianze mascheravano richieste di rivalutazione del merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per i vizi di omesso esame e motivazione; la Corte ritiene che le censure non colpiscano un fatto decisivo omesso, ma pretendano una nuova valutazione del materiale probatorio

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    norme processuali sul rito camerale applicato al ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in via argomentativa come espressione del rigoroso onere probatorio su chi pretende di limitare l'obbligo contributivo

  • art. 38 contratto collettivo nazionale giornalistico

    invocato dalla ricorrente per giustificare i premi assicurativi; la censura è stata ritenuta generica perché non adeguatamente introdotta e provata nei gradi di merito

  • art. 40 contratto collettivo nazionale giornalistico

    invocato insieme all'art. 38 per sostenere la non imponibilità dei premi assicurativi; la Corte ne rileva l'asserzione priva di supporto probatorio idoneo

  • art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.

    norma richiamata per la riserva del deposito dell'ordinanza dopo la camera di consiglio

  • Cass., Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata solo per affermare la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • L'interpretazione della volontà negoziale e la qualificazione delle somme corrisposte in esecuzione di un accordo costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per radicali anomalie motivazionali.
  • Quando una clausola o un accordo sono suscettibili di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del medesimo testo o delle risultanze probatorie.
  • Chi invoca l'esenzione o la limitazione dell'obbligo contributivo sopporta un rigoroso onere probatorio, dovendo dimostrare tutti i presupposti dell'esclusione dalla base imponibile.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per ottenere una rivalutazione delle prove o per contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dai giudici di merito.
  • Le deduzioni fondate sulla contrattazione collettiva devono essere specificamente allegati e provati già nei gradi di merito; in cassazione non sono ammissibili contestazioni generiche o sganciate dal necessario supporto documentale.
  • In presenza di doppia conforme, la parte ricorrente non può trasformare le doglianze di legittimità in una richiesta di nuova istruzione o di rivalutazione complessiva del fatto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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