Cassazione Penale, Sentenza n. 19975/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità. Ha rilevato che il danno patrimoniale subito dalla parte offesa era non trascurabile (euro 280), che l'imputato non aveva risarcito la vittima nonostante il rinvio dell'udienza per consentire il ristoro, e che si trattava di una truffa online con profili di insidiosità dovuti allo svantaggio del compratore e alle difficoltà di recupero del prezzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Vercelli abbia svolto una valutazione complessiva conforme ai criteri dell'art. 131-bis e dell'art. 133 cod. pen., considerando insieme la limitata entità del danno e le modalità concrete della condotta. La Corte ha ritenuto non particolarmente insidiose le modalità del fatto perché l'imputato non aveva nascosto la propria identità, aveva usato una utenza a lui intestata, si era presentato con il proprio cognome, aveva richiesto l'accredito su un conto a lui intestato ed esibito documento identificativo. La richiamata incensuratezza è stata valutata sul profilo della non abitualità del comportamento. Pertanto l'assoluzione per particolare tenuità è stata confermata.
Norme richiamate
reato contestato: truffa; riferimento per la qualificazione dell'illecito materiale
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione complessiva e oggettiva delle peculiarità della fattispecie
criteri da considerare nella valutazione della particolare tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza, esiguità del danno o del pericolo
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
fondamento giuridico del motivo di ricorso per cassazione invocato dall'ufficio requirente
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiamato sul procedimento celebrato con contraddittorio scritto e sulla possibile richiesta di trattazione orale; questione procedurale menzionata ma non decisiva sul merito
Massime di principio
- La configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'esiguità del danno o del pericolo; nessun singolo elemento è automaticamente decisivo
- L'entità economica del danno, pur importante, va valutata nel contesto: somme relativamente basse possono integrare la tenuità se le modalità dell'illecito non sono particolarmente insidiose
- La condotta online può essere considerata più insidiosa per le difficoltà di verifica e recupero, quindi ha peso contrario alla tenuità, ma non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis se altre circostanze attenuanti sono presenti
- La mancata riparazione del danno non esclude automaticamente la particolare tenuità; tuttavia l'assenza di ristoro può essere un elemento valutabile insieme agli altri indici
- La condizione di incensuratezza e l'occasionalità dell'illecito sono rilevanti solo in relazione al requisito della non abitualità, non per valutazioni soggettive della condotta
- Le valutazioni che costituiscono esercizio di giudizio discrezionale del giudice di merito, se motivate e coerenti con i criteri normativi, sono difficilmente censurabili in sede di legittimità
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